La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è una prestazione economica erogata dall’Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell’azienda o per consentire alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione. In questo articolo focalizziamo la nostra attenzione sulla CIGS nelle procedure concorsuali.
La l. n. 223/1991 riserva una particolare attenzione (artt. 1 e 3) alla causale “crisi aziendale” e alla concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nelle procedure concorsuali.
Nell’accezione generale il concetto di “crisi” (non definito dalla legge, ma dalla prassi amministrativa – D.M. 18/12/2002 n. 31826-) è identificato con i seguenti indicatori:
- il risultato di impresa
- il fatturato
- il risultato operativo
- l’indebitamento
- il ridimensionamento dell’organico aziendale o, almeno, una situazione di stabilità.
In aggiunta, è prevista la sussistenza di un piano di risanamento, che definisca le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento delle difficoltà.
Si assiste quindi ad una evoluzione delle caratteristiche della C.I.G.S, da un’impronta prettamente assistenziale ad una concessione del trattamento subordinato a situazioni in cui vi sia la possibilità di risanamento dell’impresa.
Viceversa, nel caso di C.I.G.S. per “crisi con cessazione di attività” non sono previsti né l’accertamento dei requisiti economici finanziari né la predisposizione del piano di risanamento. In questo caso, la C.I.G.S. assume quindi il carattere di puro ammortizzatore sociale, che persegue la finalità di agevolazione nella ricollocazione del personale in esubero.
È proprio e soprattutto in questo contesto che si colloca il carattere di specialità della concessione della C.I.G.S. per procedure concorsuali, il più delle volte prevista per situazioni non reversibili ed insanabili.
Pertanto, pure in presenza di una situazione di gravità di azienda sottoposta a procedura concorsuale, non sono richiesti né gli indicatori economici finanziari né il piano di risanamento (pur ricorrendo, l’obbligo della consultazione sindacale).
Un altro aspetto particolare è quello relativo ai termini di presentazione della richiesta di autorizzazione del trattamento straordinario: infatti, il termine previsto per l’imprenditore in bonis (entro il 25° giorno del mese successivo a quello in cui termina la prima settimana di utilizzo della C.I.G.S.), non sussiste per il responsabile della procedura.
Relativamente al limite massimo di ricorso al trattamento il questione (36 mesi nell’arco di un quinquennio), questo può essere superato nei casi di cui all’art. 3 l. n. 223/1991 (procedure concorsuali).
Ancora, nel caso di C.I.G.S. in procedura concorsuale, è prevista l’esenzione del contributo addizionale obbligatorio normalmente dovuto dall’impresa in bonis, (art. 8, c. 1, D.L. 86/88 e art. 1, c. 4 e c. 8 della l. n. 223/91).
Nei casi di procedure concorsuali, l’intervento di C.I.G.S ha una durata di 12 mesi. Questo termine può essere prorogato per un massimo di altri 6 mesi, se sussistono fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti.
Infine, per espressa previsione dell’art. 46-bis c. 1 lett. h), l. n. 134/2012 e, poco prima, dell’art. 2, c. 70, l. n. 92/2012, è stata disposta al 31 dicembre 2015 la definitiva abrogazione dell’istituto della C.I.G.S. concorsuale.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN