Anche in caso di opzione per la cedolare secca capita, spesso per pura disattenzione, di dimenticare uno degli adempimenti necessari affinché la stessa abbia valore e possa essere applicata. Esiste la possibilità, però, di utilizzare l’istituto della remissione in bonis, nato con l’art.2 del D.L. 16/2012. Ma vediamo quando e come.
Quando
Per aderire alla cedolare secca, gli adempimenti necessari, ai quali non è ammessa deroga, sono:
- la registrazione del contratto con il modello telematico SIRIA (ove concesso) ovvero con il modello 69;
- la rinuncia all’adeguamento ISTAT prevista per il canone di locazione;
- l’invio della raccomandata all’inquilino per la comunicazione dell’opzione.
La sanatoria prevista con la remissione in bonis può essere applicata solo qualora il contribuente abbia assolto a tutti gli adempimenti di cui sopra, manifestando un comportamento coerente e omettendo solo la presentazione entro i termini del “modello 69”. Il chiarimento è stato emanato nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 47/E/2012.
La Circolare ammette la possibilità del “ravvedimento”, quindi, per chi presenta tardivamente, ovvero oltre il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro, il “modello 69”, a patto però che il tardivo assolvimento dell’obbligo non rappresenti un semplice ripensamento o una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.
Di conseguenza non può fruire della remissione in bonis:
- chi presenta tardivamente il modello 69 dopo aver già pagato l’imposta di registro, il cui pagamento presuppone la scelta di non aderire alla cedolare secca;
- ovvero chi non invia o invia tardivamente la raccomandata all’inquilino.
Come
Ai fini della sanatoria, è necessario effettuare il versamento della sanzione di Euro 258,00 mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 8114. Non è possibile compensare l’importo della sanzione con crediti eventualmente disponibili.
Rita Martin – Centro Studi CGN