Rimborsi spese per prestazioni occasionali: ritenuta d’acconto?

I rimborsi spese per prestazioni occasionali non devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto e, parallelamente, il percipiente non é tenuto ad indicare tali somme percepite nella dichiarazione dei redditi. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 49/E del 11/07/2013, in risposta ad un quesito posto dall’Istituto Italiano di Tecnologia.

L’Istituto, nell’ambito delle proprie attività, invita spesso docenti e ricercatori a svolgere seminari scientifici (c.d. invited speakers), con l’obiettivo di favorire la divulgazione e lo scambio reciproco delle conoscenze. A questi non viene corrisposto alcun compenso ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio. In alternativa l’Istituto anticipa le spese stesse sostenendole direttamente anziché rimborsarle successivamente. Considerando, quindi, che i docenti invitati non percepiscono reddito imponibile, l’Istituto ha richiesto un parere in merito all’applicabilità o meno della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 25 del DPR n. 600/1973, sia in caso di rimborso spese che in caso di spese anticipate.

L’Agenzia delle Entrate, osserva innanzitutto che “le norme sostanziali relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico”. Tuttavia, sottolinea sempre l’Agenzia, “la determinazione del reddito di lavoro autonomo differisce da quella del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente per il diverso criterio di imputazione delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. In particolare, mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso, senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico. Secondo l’Amministrazione Finanziaria quindi, nell’ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solo il rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa (o l’anticipo delle spese da parte del committente), si genera un reddito diverso pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un differente periodo d’imposta.

Pertanto, nel presente caso di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese sostenute, l’Istituto non deve assoggettare alla ritenuta alla fonte (di cui all’art. 25 del DPR n. 600/73) i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese. Tale soluzione è applicabile anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente anticipate dall’Istituto.

L’Agenzia chiarisce anche che il percipiente non è tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui gli “invited speakers” siano soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato.

Tali  semplificazioni non sono invece applicabili quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, supera le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venire meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In questo caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art.25 del DPR n. 600/1973.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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