Scadenza cedolare secca. Chi beneficia della proroga e chi no?

Il DPCM del 13 giugno 2013 ha individuato i contribuenti che possono far slittare i versamenti dovuti sulla base dei modelli Unico 2013. Le imposte interessate sono tutte quelle derivanti dalle dichiarazioni Unico e Irap, compresi il saldo 2012 e il primo acconto 2013 della cedolare secca sugli affitti.

I soggetti che beneficiano della proroga sono coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, o che partecipano a enti collettivi (società di persone, associazioni professionali, ecc.) che svolgono queste attività. La proroga consente di effettuare i versamenti entro l’8 luglio senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto 2013 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Consideriamo il caso del socio di una Snc che, oltre al reddito di partecipazione, dichiari canoni soggetti alla cedolare secca. Detenere una partecipazione nella società che applica gli studi, gli consente di far slittare anche la tassa piatta, versando con la maggiorazione dello 0,40% il 20 agosto anziché il 9 luglio.

Al contrario, i contribuenti che sono estranei agli studi di settore, cioè i soggetti non titolari di partita Iva, i soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore, i soggetti titolari di partita Iva ma che non conseguono un reddito d’impresa/lavoro autonomo (ad esempio gli imprenditori titolari di reddito agrario), non beneficiano della proroga ed hanno tempo fino al 17 luglio 2013 per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%, compresi saldo 2012 e acconto 2013 della cedolare secca.

Si ricorda che, per verificare se sono dovuti gli acconti per il 2013, bisogna controllare l’importo indicato nel rigo RB11, colonna 3: se é inferiore a 52 euro non è dovuto nessun acconto; se é pari o superiore, l’acconto va versato nella misura del 95% del suo ammontare.

In alternativa, qualora il contribuente preveda una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, é possibile utilizzare il metodo previsionale e calcolare l’acconto in misura inferiore.

Indipendentemente dal fatto che si scelga il metodo storico o previsionale, l’acconto va versato:

  • in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2013, se l’importo dovuto é inferiore a 257,52 euro;
  • in due rate, se l’importo dovuto é pari o superiore a 257,52 euro.

Coloro che usufruiscono della proroga potranno versare la prima rata il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, gli altri il 17 luglio.

Nessuna differenza é invece prevista per la seconda rata: entrambe le tipologie di soggetti dovranno versare il restante 60% dell’acconto della cedolare secca il 2 dicembre 2013.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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