Con un comunicato stampa del 3 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha reso note una serie di semplificazioni amministrative, che vanno ad aggiungersi a quelle fiscali contenute nel Disegno di Legge “Semplificazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 giugno 2013. L’obiettivo è quello di ridurre gli adempimenti e snellire le procedure a vantaggio di cittadini ed imprese. “Dalle dichiarazioni ai modelli, passando per le comunicazioni e i servizi online” (così inizia il comunicato stampa), vediamo cosa cambia.
Le semplificazioni amministrative sono state raggruppate in cinque diversi ambiti: studi di settore, dichiarazioni e modelli, comunicazioni al Fisco, servizi on-line e Sid (sistema interscambio dati).
SEMPLIFICAZIONI PER GLI STUDI DI SETTORE
- le imprese in liquidazione coatta amministrativa o fallimento, dal periodo di imposta 2012, non devono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore;
- a partire dall’annualità 2012, l’invito rivolto al contribuente a presentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti viene inserito direttamente nella ricevuta telematica che attesta l’avvenuta trasmissione di Unico 2013;
- i contribuenti hanno la facoltà di chiedere che la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente sia inviata direttamente all’intermediario incaricato della trasmissione di Unico;
- i contribuenti con residenza o sede operativa in una delle zone colpite dal sisma di maggio 2012 (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia), per l’annualità 2012, non devono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, in presenza di cessazione dell’attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell’attività.
SEMPLIFICAZIONI NELLE DICHIARAZIONI E NEI MODELLI
- il quadro RU, dedicato ai crediti di imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese, a partire da Unico 2013 è completamente ristrutturato e semplificato. È prevista un’unica sezione “multimodulo” che raggruppa tutti i crediti agevolativi (con esclusione di quelli che, per specifiche informazioni richieste, sono gestiti in apposite sezioni). È stato eliminato il quadro della decadenza e, per i crediti ricevuti e trasferiti, sono stati introdotti campi specifici;
- i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, vengono indicati solo in Unico (quindi a partire da Unico 2014) e non vanno più inviati documenti alla Direzione Regionale competente;
- a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la comunicazione delle minusvalenze di importo superiore a 50 mila euro è effettuata con la dichiarazione dei redditi e non deve più essere inviata alla Direzione Regionale competente;
- a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (quindi con Unico 2014), le variazioni dei criteri di valutazione dei propri beni iscritti in bilancio saranno comunicate all’Agenzia delle Entrate direttamente nella dichiarazione dei redditi;
- dal 2014 (con riferimento all’anno di imposta 2013) viene eliminato il modello IVA 26Lp, che riepiloga le liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo. I dati che finora erano indicati nel modello, confluiranno nella dichiarazione annuale IVA presentata dalla controllante. Permane l’obbligo di presentare all’agente della riscossione le garanzie prestate dalle singole controllate;
- a partire da Unico 2014 (redditi 2013) viene ridotto il numero dei dati da indicare nel quadro EC del modello Unico;
- entro il prossimo 10 luglio saranno approvati i modelli di domanda per il rimborso o l’esonero dall’imposta italiana applicata sui redditi corrisposti a soggetti non residenti. Verrà approvato anche un modello di attestato di residenza fiscale utilizzabile dai soggetti residenti in Italia per ottenere il rimborso o l’esonero dall’imposta estera.
SEMPLIFICAZIONI NELLE COMUNICAZIONI AL FISCO
- a partire dalle comunicazioni relative all’anno 2012, attraverso apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno introdotte importanti semplificazioni relative all’invio dello Spesometro, per esempio:
- sarà possibile comunicare nello Spesometro, per le operazioni per le quali è previsto l’obbligo di fattura e per ciascun cliente e fornitore, le singole operazioni effettuate (indipendentemente dall’importo) oppure, in alternativa, l’ammontare complessivo dell’imponibile e dell’imposta relativa all’anno di riferimento;
- nel caso di documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro nel mese, sarà prevista la comunicazione del numero del documento, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare complessivo dell’imposta;
- sarà approvato anche il modello di comunicazione per la trasmissione dei dati tramite Entratel o Fisconline. Tale modello sarà utilizzabile anche per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, tra 1.000 e 3.600 euro, effettuate con persone fisiche non residenti di cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- a partire dalle comunicazioni relative all’anno 2012, gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, potranno comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai propri clienti, utilizzando, in alternativa alla vecchia comunicazione, lo Spesometro. La comunicazione riguarderà, nel caso in cui non venga emessa fattura, soltanto i contratti di valore pari o superiore a 3.600 euro;
- le avvenute registrazioni degli acquisti dalla Repubblica di San Marino potranno essere comunicati direttamente online utilizzano il modello previsto per lo Spesometro. La presentazione di tale modello è prevista entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri;
- i dati relativi alle operazioni effettuate con operatori economici black list, ovunque localizzati, potranno essere comunicati telematicamente;
- saranno esclusi dalla comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore, i beni concessi in godimento che costituiscono fringe benefit, i beni concessi in godimento a enti non commerciali soci che li utilizzano per fini esclusivamente istituzionali, gli alloggi concessi ai propri soci da società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa ed i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore;
- per la comunicazione dei trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e valori, potranno essere utilizzate, per l’Archivio Unico Informatico, le causali già adottate dagli operatori finanziari (Dlgs 231/1997), in luogo di quelle che sono state soppresse per la comunicazione valutaria statistica (Csv);
- la messa in servizio dei registratori di cassa non dovrà più essere dichiarata all’Agenzia delle Entrate, in quanto già comunicata telematicamente dal soggetto che esegue la verifica periodica all’atto dell’installazione o disinstallazione;
- i dati catastali degli immobili, in caso di cessione, risoluzione o proroga dei contratti di locazione o affitto, non saranno più comunicati con il modello CDC, ma con il modello 69 (presso gli uffici) o per via telematica in sede di pagamento delle corrispondenti imposte.
SEMPLIFICAZIONI NEI SERVIZI ONLINE
- entro il 31 luglio 2013, saranno messe a disposizione nei “cassetti fiscali” le informazioni relative all’iscrizione al Vies, per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie;
- la documentazione richiesta ai fini del controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973, potrà essere inviata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso Civis, il canale telematico dedicato all’assistenza ai contribuenti;
- la delega di pagamento F24 potrà essere utilizzata anche per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’Invim, dell’imposta sostitutiva Invim, dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo e dei tributi speciali;
- entro il 30 settembre 2013, sarà possibile chiedere l’abilitazione al servizio Entratel via PEC. La domanda, trasmessa via PEC, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal soggetto richiedente;
- entro il 31 ottobre 2013, la consultazione del “Cassetto fiscale” sarà possibile da parte di due diversi intermediari per lo stesso contribuente. La richiesta di consultazione del “Cassetto fiscale”, potrà essere trasmessa solo in via telematica e la durata della delega, salvo revoca del contribuente, sarà estesa a quattro anni;
- da gennaio 2014, la registrazione dei contratti di locazione immobiliare potrà essere effettuata con il nuovo modello RLI, che sarà compilabile attraverso un apposito software e che potrà essere inviato anche in via telematica con in allegato il testo contrattuale.
SEMPLIFICAZIONI CON IL SID (sistema interscambio dati)
Il Sid è un nuovo canale attraverso il quale gli operatori finanziari comunicano all’Agenzia delle Entrate i movimenti bancari in modalità criptate e senza intervento umano, attraverso un sistema application to application. Ne parleremo diffusamente nei prossimi giorni, per cui rinviamo in quella sede la trattazione delle relative semplificazioni.
Patrizia Tomietto – Centro Studi CGN