Studi di settore e adeguamento in dichiarazione

Dalle risultanze del calcolo di Ge.Ri.Co. il contribuente verifica la propria posizione di congruità e di coerenza. Qualora risulti “non congruo”, è possibile l’adeguamento in dichiarazione. Attraverso un esempio pratico, cerchiamo di fare chiarezza sugli importi dovuti ai fini IRPEF, IRES, IVA  e IRAP e sulla corretta compilazione del modello Unico e dello Studio di settore.

Nel caso in cui dalla compilazione dei dati contabili del modello Studi il contribuente risulti “non congruo”  è sempre possibile l’adeguamento spontaneo ai valori rilevati da Ge.Ri.Co.

L’adeguamento spontaneo in dichiarazione ha rilevanza ai fini IRPEF/IRES, IVA e IRAP ed è  consentito:

  •  senza l’applicazione di sanzioni e interessi nei casi in cui lo Studio sia “nuovo” o “revisionato”
  •  ovvero, in caso di Studio “vecchio”, quando si rilevi uno scostamento minore o uguale al 10 per cento.

Se tale scostamento è superiore al 10 per cento, nel solo caso di Studi “vecchi”, è dovuta la maggiorazione del 3 per cento, da calcolare sulla differenza tra i ricavi rilevati da Ge.Ri.Co. e i ricavi dichiarati.

Il valore dell’adeguamento va indicato nell’apposito rigo del modello Unico e nel quadro F/G dello Studio di settore.

Esempio:

Un professionista emette parcelle per Euro 66.000,00; compila pertanto il proprio quadro RE di UnicoPF, indicando l’importo in RE2.

Con l’applicazione dello Studio di settore relativo alla propria attività si rilevano ricavi per Euro 75.900,00, con conseguente adeguamento per Euro 9.900,00.

La verifica da effettuare è la seguente:

(9.900 x 100) : 66.000 = 15% (maggiore del 10%)

L’adeguamento in dichiarazione ai fini IRPEF sarà pari a 9.900,00 x 3% = 297,00 da riportare in RE5 col.2.

L’importo di Euro 297,00 dovrà essere versato in sede di dichiarazione con il codice tributo 4726.

Ai fini IRAP l’importo andrà indicato nell’apposita sezione “Adeguamento agli studi di settore” e successivamente sommato agli altri compensi al rigo IQ50.

Sul maggior importo da adeguamento è dovuta anche l’IVA,  che viene determinata applicando l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta sulle operazioni imponibili meno quella per la cessione di beni ammortizzabili e il volume d’affari dichiarato. Il dato, che andrà indicato in RS di Unico,  è calcolato in Ge.Ri.Co. secondo le seguenti formule:

  • Imprese                      (F33+F34-F35) : (F31+F32)
  • Professionisti           (G18-G19) : (G16+G17)

Tornando all’esempio di prima, ai fini dell’adeguamento dell’IVA, il contribuente dovrà indicare in RS31 col.2 l’importo di Euro 9.900,00 e in colonna 3 la maggiore IVA calcolata da Ge.Ri.Co., da versare sempre in sede di dichiarazione con il codice tributo 6494.

Ai fini IRPEF e IRES è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, poiché vi è l’obbligo di indicazione in dichiarazione dell’importo della maggiorazione dovuta e solo dal completamento della dichiarazione scaturisce l’obbligo del versamento.

Ai fini IVA, l’adeguamento si concretizza con il versamento della maggiore imposta dovuta, in quanto l’indicazione in dichiarazione è successiva. Parrebbe, quindi, non ammissibile ravvedere tale importo.

L’Agenzia delle entrate non è mai intervenuta a chiarimento; si ritiene, pertanto, nello spirito di applicazione della soluzione più favorevole al contribuente, di poter usufruire del ravvedimento anche per la maggior IVA dovuta e non versata.

Rita Martin – Centro Studi CGN