È stata pubblicata la tanto attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate con i chiarimenti relativi al nuovo redditometro. Sintetizziamo le principali novità.
Prevalenza delle spese certe su quelle stimate, valorizzazione del doppio-contraddittorio, valenza del nuovo redditometro a partire dall’anno di imposta 2009, clausola di garanzia in favore del contribuente, niente dietro front per quanto concerne l’imputazione delle spese per incrementi patrimoniali, rappresentano le novità più significative della circolare.
Prevalenza delle spese certe su quelle stimate. Il nuovo strumento accertativo tiene conto della straordinaria capacità dell’Amministrazione finanziaria di intercettare informazioni relative ad un numero significativo di elementi di spesa dei contribuenti, in quanto presenti in Anagrafe Tributaria, o, comunque, disponibili.
Il nuovo metodo di ricostruzione del reddito si fonda sulle cosiddette “spese certe” e sulle “spese per elementi certi”, tenendo conto, per tali ultime spese, della tipologia di famiglia del contribuente e dell’area geografica di appartenenza.
Solo in via residuale e per le spese correnti, in quanto numerose e di importi non significativi, ma frequenti nel corso dell’anno, al fine di evitare ulteriori oneri di conservazione della documentazione da parte del contribuente, si utilizza la corrispondente spesa media ISTAT.
Niente efficacia retroattiva. La nuova versione del redditometro si applica agli accertamenti a partire dall’anno d’imposta 2009, in pratica ai redditi dichiarati con il modello Unico 2010 o con il 730/2010. Per gli anni d’imposta precedenti verrà utilizzato il vecchio metodo.
La posizione dell’Agenzia era già stata resa nota a seguito di Telefisco 2013. L’agenzia motiva la sua posizione richiamando il decreto 24 dicembre 2012, che prevede espressamente l’applicazione del nuovo strumento a partire dall’anno di imposta 2009.
Le spese per incrementi patrimoniali. La misura relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente da imputare al periodo d’imposta è determinata, in conformità al decreto 24 dicembre 2012, dall’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno, meno l’ammontare dei disinvestimenti effettuati nell’anno e di quelli netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni, come da risultanze dell’Anagrafe Tributaria.
Le indiscrezioni secondo cui l’amministrazione finanziaria avrebbe ripristinato il meccanismo della “suddivisione per quinti” non ha trovato conferma nella circolare.
A tal proposito, la circolare aggiunge che, in sede di contraddittorio, il contribuente potrà fornire la prova relativa:
a) alla formazione della provvista, che potrebbe anche essersi realizzata nel corso di un periodo diverso rispetto ai quattro anni indicati nel decreto;
b) all’utilizzo della provvista per l’effettuazione dello specifico investimento.
Doppio contraddittorio. La legge che ha riformato il redditometro ha previsto almeno due momenti di confronto obbligatorio tra ufficio e contribuente. I contenuti normativi sono confermati nella circolare in esame che prevede un doppio contraddittorio. L’obiettivo è quello di consentire al diretto interessato di fornire sin dal primo momento chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Il contribuente può chiarire subito che le spese sostenute nell’anno sono state finanziate con altri redditi.
È il caso, per esempio di:
a) redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta;
b) redditi esenti;
c) redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
d) redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
Dal momento che gli elementi che alimentano il redditometro sono di “natura certa”, il contribuente può rettificare i dati delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, dimostrare con prove dirette che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da terzi.
Partendo dalle “spese certe”, se le giustificazioni sono convincenti il controllo si chiude in tempi brevi. In caso contrario, entrano in gioco le medie Istat: le spese sono calibrate in funzione dell’area geografica di appartenenza (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole) e in base al nucleo familiare (undici tipologie di nuclei). Anche su questi aspetti il contribuente e l’ufficio potranno confrontarsi su elementi evidenti e argomentazioni logicamente sostenibili, pur se non supportate da documentazione, nella logica di assicurare l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa.
In assenza di giustificazioni ben argomentate, il contribuente riceverà un nuovo invito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte, unitamente alla proposta di adesione.
Se proprio ufficio e diretto interessato non riescono a trovare l’accordo, allora l’ufficio emetterà l’avviso di accertamento.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN