L’art. 10 del TUIR prevede la deducibilità dei contributi previdenziali nell’anno d’imposta in cui sono pagati. Ma cosa succede se la disposizione di pagamento è conferita in un anno e l’addebito in c/c avviene in quello successivo?
Nell’anno 2007 una Banca ha rivolto all’Agenzia delle Entrate un’istanza d’interpello al fine di chiarire in quale anno d’imposta devono dedursi i contributi previdenziali dei professionisti nel caso in cui si procedesse al loro pagamento online mediante carta di credito.
Come è noto l’uso della carta di credito consente di pagare subito il beneficiario ma di avere addebitato il proprio conto corrente in un tempo successivo.
Quando i momenti della disposizione di pagamento e dell’addebito in c/c ricadono in due periodi d’imposta diversi, si pone il problema dell’esercizio da considerare ai fini della deducibilità fiscale dei contributi pagati.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 77/E del 23.4.2007, nel fornire il richiesto chiarimento, richiama il concetto di “delegazione di pagamento” disciplinato dall’art. 1269 e seguenti del codice civile, al quale si deve ricondurre l’ordine di pagamento che viene dato alla Banca e il contemporaneo rilascio da parte di quest’ultima della quietanza telematica di avvenuto pagamento.
Il rapporto triangolare Professionista – Banca – Cassa di previdenza configura quello di delegante – delegato – delegatario, per cui il pagamento eseguito nei confronti della Cassa di previdenza vale come effettuato dal delegante (il professionista) e contemporaneamente dal delegato (la Banca) al delegante (il Professionista).
Pertanto, in virtù del suesposto rapporto tra le parti, i contributi si considerano pagati il giorno in cui il professionista, disponendone l’ordine tramite la carta di credito, riceve la contestuale quietanza telematica.
La risoluzione citata prende in considerazione sia la possibilità che l’addebito in c/c avvenga in unica soluzione che ratealmente. Ovviamente la conclusione è la stessa: il rapporto Professionista – Banca è interno e riguarda esclusivamente il delegante e il delegato, senza che ciò rilevi fiscalmente.
In conclusione quindi, secondo la risoluzione citata, nel caso di pagamento dei contributi previdenziali mediante carta di credito, i professionisti potranno dedurre dette spese nell’anno d’imposta in cui è stato impartito il relativo ordine di pagamento, a prescindere da quando l’importo della spesa (in una o più soluzioni) verrà addebitato sul loro conto corrente.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo