Il redditometro in combinazione con l’anagrafe dei conti correnti rappresenta un’arma micidiale per combattere l’evasione fiscale. È auspicabile, però, che venga usata con grande responsabilità da parte dell’ufficio, come si evince dalla lettura della recente circolare n. 24/E del 31 luglio scorso, in un contesto volto a rassicurare i contribuenti onesti e a ricostruire un rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti.
È la legge 201 del 2011, agli articoli 11, commi 2 e 3, a sancire l’obbligo per gli intermediari finanziari di segnalare i dati identificativi dei rapporti finanziari riferibili a tutti i soggetti giuridici (persone fisiche o non fisiche), identificati in base ad un codice univoco. I primi dati riguarderanno il 2011 e verranno trasmessi entro il 31 ottobre 2013; per i dati del 2012, ci sarà tempo fino al 31 marzo 2014. A regime, gli operatori finanziari dovranno effettuare la comunicazione entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello al quale sono riferite le informazioni dei rapporti censiti.
I dati censiti saranno relativi al saldo iniziale al 1° gennaio e finale al 31 dicembre. Tra i dati da comunicare andranno trasmessi gli importi totali delle movimentazioni distinte per ogni tipologia di rapporto su base annua.
I dati a disposizione del fisco saranno di grande aiuto nell’accertamento da redditometro, in quanto forniranno utili informazioni per delineare il tenore di vita di ciascun contribuente al fine di poter riscontrare se quanto dichiarato sia compatibile con quanto speso.
Redditometro e selezione. La formulazione dell’art. 38 del DPR 600/1973, in vigore per accertamenti sintetici a partire dal 2009, dispone che l’ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, oltre che sul contenuto induttivo di elementi identificativi determinati su base statistica. Altro punto di riferimento essenziale è rappresentato dal D.M. del 24 dicembre 2012 dove è stato stabilito che il reddito complessivo del contribuente è determinato, tra l’altro, sulla base “della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.”
La circolare n. 24/E del 31/7/2013 prevede espressamente che la ricostruzione sintetica del reddito tenga conto della quota di risparmio riscontrata formatasi nell’anno. In sede di contraddittorio, il contribuente potrà fornire ogni elemento utile in relazione alla formazione del risparmio.
Nella fase di selezione, la quota del risparmio formatasi nell’anno entrerà in gioco sin dal primo momento unitamente agli elementi certi che comprendono le spese certe, le spese per elementi certi e la quota di relativa agli elementi patrimoniali.
I dati da comunicare. I dati censiti saranno relativi al saldo iniziale al 1° gennaio e finale al 31 dicembre. Tra i dati da comunicare andranno trasmessi gli importi totali delle movimentazioni distinte per ogni tipologia di rapporto su base annua: spese addebitate su conto corrente (pagamenti bancomat, utenze, addebiti con carta di credito) e prelevamenti in contanti effettuati presso gli sportelli. Ci sarà spazio anche per comunicare tutti i saldi e le movimentazioni dei rapporti di gestione del risparmio (come per esempio i conti deposito titoli, le gestioni patrimoniali e i certificati di deposito), in relazione agli accrediti per investimenti e per i disinvestimenti dei titoli in portafoglio. Un occhio particolare alle notizie circa il numero degli accessi totali effettuati nell’anno alle cassette di sicurezza, acquisti e vendite di metalli preziosi ed operazioni extra conto.
Obiettivi della norma. La ratio della norma è indirizzata a “mettere in chiaro” la disponibilità finanziaria presente sui conti correnti. In base ai dati disponibili, l’Ufficio dovrebbe avere gioco facile ad individuare la “quota di risparmio formatasi nell’anno”, confrontando per differenza i saldi dei rapporti finanziari, nella logica che il reddito è formato dalle spese a cui si aggiunge il risparmio, e il reddito non speso per investimenti e consumi è da qualificare come quota di risparmio che concorre a formare il reddito sintetico.
Utilizzo dei dati. La scomposizione dei flussi finanziari consentirà al fisco di formulare delle presunzioni che necessariamente dovranno essere supportate da riscontri affinché tali presunzioni non si rivelino arbitrarie, anche in considerazione della molteplici variabili che potrebbero influenzare i saldi dei conti.
Il totale degli accrediti e degli addebiti dimostra quanto denaro il contribuente ha avuto a disposizione nell’anno di imposta. Tale dato dovrà poi essere riscontrato dall’ufficio: per esempio un forte incremento positivo potrebbe essere legato ad un disinvestimento e quindi tale smobilizzo non può confluire nella quota di risparmio. D’altra parte, un incremento positivo dei saldi dei conti correnti, in assenza di disinvestimenti, potrebbe portare a giustificare la circostanza con la presenza di ricavi in nero.
Anche l’ipotesi di uno scarso utilizzo di un conto corrente potrebbe portare ad accendere i riflettori su quel contribuente. Infatti, tale informazione indurrebbe l’ufficio a sostenere l’esistenza di ricavi non dichiarati in combinazione con un stile di consumo che fa largo uso di modalità in contanti per gli acquisti.
Ad ogni modo, al contribuente verrà concessa un’ampia possibilità di giustificarsi non solo con documenti alla mano ma anche con argomentazioni logiche circa le incongruenze rilevate dall’Ufficio.
La super anagrafe è uno strumento che permetterà di svolgere con maggiore celerità e proficuità le attività istruttorie connesse al redditometro in combinazione con le indagini finanziarie. Di conseguenza, i dati presenti in anagrafe dei conti finanziari permetteranno all’Ufficio di costruire liste selettive di contribuenti con un profilo di rischio più elevato rispetto all’evasione da sottoporre a controllo.
La selezione dei contribuenti da sottoporre agli accertamenti da redditometro costituirà il vero e proprio banco di prova che consentirà di chiamare in contraddittorio solo i contribuenti che presentano situazioni di eclatante divergenza e, come sostenuto dai vertici dell’Agenzia delle Entrate, di “spudorata evasione”.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN