Modello 770 in caso di operazioni straordinarie

Il modello 770/2013 é stato prorogato al 20 settembre e a gioire di tale rinvio sono soprattutto i sostituti d’imposta che nel corso del 2012 sono stati interessati da operazioni straordinarie con trasferimento dei dipendenti (ai sensi dell’art. 2112 del c.c.). Distinguiamo i casi in cui, a seguito dell’operazione societaria, il cessionario/incorporato si estingue e i casi in cui entrambi i soggetti rimangono in attività.

Nel caso in cui, a seguito di una operazione straordinaria, il soggetto cessionario/incorporato si estingua, dovrà essere compilato un unico modello 770 contenente tutti i dati del sostituto, distinti rispetto a quelli dell’incorporante che presenta la dichiarazione.

La comunicazione del lavoro dipendente e assimilato, se il conguaglio è stato operato dall’incorporato estinto, dovrà contenere solo i dati gestiti da quest’ultimo e riportare il codice fiscale dello stesso. Se il conguaglio è stato invece effettuato dall’incorporante, le diverse tipologie di redditi erogati dall’incorporato dovranno essere riportate nel 770 nel seguente modo:

  • per i redditi assoggettati a tassazione ordinaria si dovranno compilare i punti da 206 a 220, indicando il codice fiscale della società incorporata, il reddito corrisposto e le imposte trattenute;
  • per i redditi assoggettati a imposta sostitutiva del 10% si dovranno compilare i punti da 256 a 261, indicando il codice fiscale dell’incorporata;
  • per i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta si dovranno compilare i punti da 306 a 316, indicando il codice fiscale dell’incorporata;
  • per i redditi di anni precedenti assoggettati a tassazione separata si dovranno compilare i punti da 357 a 364, indicando il codice fiscale dell’incorporata.

La sezione D dovrà essere compilata solo dall’incorporante, includendo anche la parte dei conguagli effettuati dall’incorporato.

Nel caso in cui invece il cedente non si estingua ma, successivamente alla conclusione dell’operazione straordinaria, prosegua la propria attività, entrambi i sostituti d’imposta saranno tenuti a presentare il proprio modello 770.

La comunicazione di lavoro dipendente e assimilato dovrà essere compilata dal cedente indicando nella sezione “conguaglio”, al punto 207, il codice 8. Il cessionario che ha effettuato il conguaglio fiscale, invece, dovrà compilare i punti dal 206 al 220, indicando oltre al codice fiscale del cedente, il reddito corrisposto, le ritenute e le addizionali trattenute.

In presenza di redditi erogati dal cedente nel 2012 per incremento di produttività o di arretrati degli anni precedenti assoggettati a tassazione separata, il cessionario dovrà darne spiegazione, indicando il codice fiscale oltre ai rispettivi redditi e ritenute.

La sezione D dovrà essere compilata da entrambi i sostituti sulla base dei conguagli effettuati. Se il trasferimento è avvenuto prima della conclusione delle operazioni di conguaglio, il cedente indicherà al punto 147 (conguagli non completati) il codice F.

Per quanto riguarda la sezione del TFR e delle altre indennità, la regola é che se il cessionario ha corrisposto nel 2012 anticipazioni o saldi, mentre il cedente in anni precedenti ha corrisposto anticipazioni, i dati devono essere indicati nel modello 770 del cessionario due volte, mediante la logica dei «multirigo 1» e «multirigo 2». Il «multirigo 1» riporterà i dati complessivi dei TFR e delle altre indennità corrisposte, compresa la parte maturata e/o erogata dal cedente (tutti i campi escluso il 419, cioè il codice fiscale del cedente), mentre il «multirigo 2» (cioè la medesima sezione doppiata) si riferisce alle somme erogate dal cedente e comporta la compilazione dei soli punti 419, 444, 463 e 500.

Il cedente che nell’operazione straordinaria non si é estinto ma ha proseguito la propria attività, compilerà la sezione in base al TFR e alle altre indennità eventualmente corrisposte nel 2012.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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