Rimborso dell’IVA trimestrale: il modello TR

Con il modello IVA TR è possibile richiedere il rimborso o la compensazione in modello F24 del credito IVA maturato nel primo, secondo o terzo trimestre dell’anno solare, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione dell’IVA stessa (mensile o trimestrale). L’eccedenza d’imposta detraibile da richiedere a rimborso o da utilizzare in compensazione deve essere di importo superiore a Euro 2.582,28. Chi può chiedere il rimborso? Quali sono i requisiti necessari?

Il modello IVA TR deve essere utilizzato da tutti i soggetti che intendono richiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale.
Il rimborso e la compensazione sono previsti anche in presenza di alcuni tipi di operazioni non soggette a IVA e precisamente per le operazioni ex articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti UE o extra-UE per un importo superiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni.

Si ricorda che il nuovo limite previsto dall’art.8, comma 18 del D.L. 16 del 2 marzo 2012 che richiede la preventiva presentazione dell’istanza per l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA, è stato ricondotto a Euro 5.000,00.

  • Dal 1 aprile 2012 l’utilizzo in compensazione può essere effettuato a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
  • Se il credito è pari o inferiore a Euro 5.000,00 non vi sono limiti di utilizzo in compensazione; tale limite va calcolato distintamente, a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale (C.M. 1/E/2010).
  • Il credito trimestrale utilizzato in compensazione concorre al raggiungimento del limite massimo annuo di Euro 516.456,90 – Euro 700.000,00 dal 2013 –  ovvero Euro 1.000.000,00 per le imprese subappaltatrici del settore edile con volume di affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto.
  • Nessun limite è previsto per la richiesta a rimborso del credito.

Come indicato nell’art.38-bis c.2 del DPR 633/72, al fine della possibilità di utilizzo del modello, il contribuente deve essere in possesso, nel singolo trimestre e indipendentemente dal credito residuo del trimestre precedente, dei requisiti previsti dall’art.30, c.3, lett. a) b) c) d) e) del DPR 633/72 e cioè:

  • lett. a):aver effettuato, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive con aliquota media, aumentata del 10%, inferiore all’aliquota media di acquisti e importazioni. A tal fine si devono considerare tutte le operazioni registrate, escludendo però quelle relative ai beni ammortizzabili. Le operazioni attive effettuate con applicazione del reverse charge vengono considerate ad aliquota zero.
  • lett b): aver effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 e art. 41 d.l. 331/93, per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate.
  • lett. c):aver effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale di acquisti e importazioni di beni e/o servizi imponibili.
  • lett. d):aver effettuato, ai sensi degli articoli 7 e 7-septies del DPR 633/72, nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia le seguenti operazioni:
    • lavorazioni relative a beni mobili materiali
    • trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione
    • servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione
    • servizi creditizi, finanziari e assicurativi rese a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare

Quanto esposto, a condizione che le prestazioni siano di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.

  • lett. e):indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra elencati, essere soggetti non residenti identificati direttamente in Italia (ex art.35-ter DPR 633/72) ovvero con rappresentante fiscale in Italia.

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile per un importo superiore a Euro 2.582,28 e intendono richiedere tale importo a rimborso o utilizzarlo in compensazione devono presentare il modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo cui il trimestre si riferisce.

Termini di presentazione e codici tributo da utilizzare in F24:

Rimborso IVA trimestrale

 

Rita Martin – Centro Studi CGN