La responsabilità civile dei sindaci è uno dei temi caldi di questa estate in vista dell’obbligatorietà (a partire dal 15 agosto) della polizza RC professionale per dottori commercialisti e consulenti del lavoro. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sul tema.
Con la riforma del diritto societario del 2010, la revisione legale è stata sottratta al collegio sindacale ed è stata delegata a soggetti esterni, revisori o società di revisione.
Dalla riforma del diritto societario del 2010, il collegio sindacale riveste la funzione di organo di controllo sul rispetto della Legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione. In linea di massima il suo ruolo consiste:
- nell’accertamento di regolarità di convocazione e svolgimento dell’assemblea e del consiglio di amministrazione;
- nell’assistenza alle adunanze e nell’intervento “critico” nel dibattito in caso di violazioni della Legge e dello Statuto;
- nella messa a verbale del dissenso dei sindaci quando, ciononostante, vengano approvate delibere in contrasto con la Legge e lo Statuto;
- nell’impugnazione delle delibere assembleari annullabili ai sensi dell’art. 2377 del codice civile;
- nell’impugnazione delle delibere del C.d.A. in caso siano ritenute in contrasto con la Legge lo Statuto.
In altre parole i sindaci sono tenuti a fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Inoltre, hanno la facoltà di effettuare tutte le verifiche e le indagini contabili di cui ritengano aver bisogno per svolgere correttamente le proprie mansioni.
Sono sostanzialmente di due tipi le responsabilità e le conseguenti azioni opponibili nei confronti del collegio sindacale:
- diretta, relativa alla mancata professionalità e diligenza, non solo del “buon padre di famiglia” ma anche specifica e tecnica, ovvero connessa a false attestazioni ed eventuali violazioni del segreto sui fatti e documenti della società;
- indiretta, solidalmente con gli amministratori per fatti e omissioni, quando il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (culpa vigilando).
Sebbene la responsabilità dei membri del collegio sindacale possa emergere a titolo esclusivo (primo punto), le reali problematiche patrimoniali per i sindaci derivano dalla solidarietà a cui sono chiamati con l’organo amministrativo (secondo punto).
A questo proposito è opportuno ricordare due aspetti:
- i controllori non devono rispondere dell’insuccesso del loro operato, cioè relativamente alla “mala gestio” degli amministratori;
- è difficile fornire prova del nesso causale tra evento dannoso e intervento (o mancato intervento) dei sindaci.
A proposito dell’ultimo punto occorrerà analizzare la situazione caso per caso per determinare la responsabilità (sempre individuale e personale), basandosi sui seguenti presupposti:
- il danno prodotto, che deve essere di tipo risarcibile;
- l’atto di cattiva gestione degli amministratori;
- il nesso di casualità tra tale gestione e il danno;
- l’inadeguata o omessa vigilanza del collegio sindacale;
- il rapporto causale tra quest’ultima e il danno cagionato dagli amministratori
Ricordiamo che il professionista è legato alla società da un’obbligazione di mezzi e non di risultato: non si potrà quindi agire nei suoi confronti per il mancato raggiungimento di un obiettivo. Egli risponderà solo degli eventuali fatti derivanti da omissioni nel controllo o da imprecisioni nello stesso.
Al professionista possono essere attribuite diverse tipologie di responsabilità:
- responsabilità contrattuale verso la società, quando vi è un danno al patrimonio sociale determinato dall’inadempimento delle funzioni di sindaco e dalla mancata diligenza;
- azione sociale esercitata dai soci, il cui esercizio è riservato esclusivamente ad una minoranza qualificata di soci, con lo scopo di salvaguardare il patrimonio sociale e quindi mantenere il valore della propria partecipazione;
- responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali, nel caso in cui siano state violate le norme relative all’integrità del patrimonio sociale e questo sia insufficiente a soddisfare i creditori sociali;
- responsabilità contrattuale verso singoli soci e/o terzi, per danni diretti causati da atti dolosi e/o colposi commessi dai sindaci;
- responsabilità esercitata dal curatore nel caso di fallimento della società.
Andrea Radin – Centro Studi CGN