Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l’iscrizione nell’apposita sezione Rea e l’aggiornamento al Registro delle Imprese e al repertorio economico amministrativo (REA) per agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi, spedizionieri. Chiariamo quali sono i soggetti tenuti a rispettare tale adempimento e quali sono le conseguenze in caso di mancata iscrizione al Registro Imprese.
Il decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202 recante disposizioni ed integrazioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuativo della c.d. Direttiva Servizi), introduce alcuni aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), come l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché la sola verifica dei requisiti al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione.
Nello specifico, gli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”) hanno soppresso l’albo e i ruoli per le attività di:
- Agenti e rappresentanti di commercio;
- Mediatori;
- Spedizionieri;
- Mediatori marittimi;
demandando ai successivi decreti attuativi le modalità di trasferimento dei relativi dati d’iscrizione al Registro Imprese o al REA.
Infatti, il 13 gennaio 2012 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti mediante i quali il Ministro dello Sviluppo Economico ha attuato l’articolo 80 del suddetto decreto legislativo (di recepimento della Direttiva servizi), disciplinando le nuove modalità di iscrizione degli ausiliari del commercio.
In sostanza, entro il 30 settembre 2013 questi soggetti dovranno presentare solo in forma telematica, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica, alla Camera di Commercio competente, la SCIA per l’inizio attività o per l’aggiornamento dei requisiti; tale documento dovrà essere firmato digitalmente.
Soggetti
L’agente di commercio (detto anche consulente commerciale) è un soggetto che assume in maniera stabile, senza vincolo di subordinazione, l’incarico di stabilire dei contratti commerciali tra l’azienda e dei clienti, in base a un accordo, chiamato contratto di agenzia, che lo vincola a svolgere questo mandato su una precisa area geografica. L’agente di commercio svolge quindi un’attività commerciale in nome e per conto dell’azienda che rappresenta e si distingue dal procacciatore di affari per la stabilità del suo mandato.
A differenza dell’agente, il rappresentante di commercio ha il potere di concludere effettivamente i contratti che ha promosso, cioè anche di firmarli in nome e per conto dell’impresa per cui lavora.
L’agente e/o il rappresentante, inoltre, non può svolgere un’altra attività alle dipendenze di persone, associazioni od enti pubblici e privati né un’altra attività che preveda l’iscrizione al ruolo dei mediatori.
Per queste figure professionali occorre allegare alla SCIA:
- il contratto di agenzia utilizzato nel corso dell’attività. Questo deve solitamente indicare:
- la posizione (cioè agente o rappresentante)
- la zona interessata (quella cioè per la quale si avrà l’incarico di promuovere o concludere contratti)
- la data di effetto del contratto, che coincide con quella di inoltro della SCIA al Registro Imprese
- i documenti che attestano il possesso dei requisiti professionali
- attestazione del versamento della tassa di concessione governativa.
Il costo complessivo dell’iscrizione (avendo già il requisito professionale, senza quindi effettuare il corso) è di circa 400 euro (Tassa concessione Governativa, diritti di segreteria camerali, invio telematico, imposta di bollo, diritto annuale camerale).
Il Codice civile italiano definisce nell’articolo 1754 la figura del mediatore come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Egli, in quanto tale, è un professionista intellettuale con l’obbligo di iscrizione in un apposito ruolo. I requisiti previsti, in questo caso, sono requisiti professionali, morali e di indipendenza dettati dall’originaria legge istitutiva del ruolo (la n. 39/1989).
Quella di mediatore marittimo (in lingua inglese shipbroker) è una professione del mondo dei trasporti che si occupa principalmente del mercato dei noli, rivolgendo le proprie funzioni in particolare alla conclusione e al perfezionamento dei contratti di utilizzazione e di compravendita delle navi.
Per le imprese e le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo e attive al 12/5/2012, è previsto l’obbligo di procedere all’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese e nel Rea in modalità telematica entro un anno (11 maggio 2013, prorogato). Ciò vale anche per le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo ed inattive al 12/5/2012, al fine di mantenere il requisito abilitante all’esercizio dell’attività di mediazione.
L’aggiornamento della posizione dell’impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso ruolo al registro delle imprese; pertanto, prima di inviare l’istanza di aggiornamento della posizione, l’impresa deve verificare che i dati del Ruolo e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti, devono coincidere; in caso contrario, l’istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l’autocertificazione del possesso dei requisiti.
Le imprese che esercitano l’attività presso più localizzazioni devono presentare l’aggiornamento della posizione per ciascuna unità locale operativa indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che svolgono l’attività per conto dell’impresa.
Conseguenze a seguito del mancato adempimento
La mancata iscrizione al Registro delle imprese entro il 30 settembre 2013 comporta l’inibizione della continuazione dell’attività. Trascorso inutilmente tale termine, la persona interessata decadrà dalla possibilità di iscriversi successivamente nell’apposita sezione del REA; tuttavia, l’iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti di commercio) o nei 4 anni (per gli agenti di affari in mediazione) successivi al 12 maggio 2012.
Controlli
L’ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla data di presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli dei soggetti che svolgono l’attività per suo conto.
In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.
Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività è iscritto d’ufficio nel Rea e determina l’annotazione nello stesso Rea della cessazione dell’attività medesima.
Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del Rea sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data di iscrizione.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN