Il D.L. 63/2013 ha introdotto la nuova certificazione energetica degli edifici denominata Attestazione Prestazione Energetica (A.P.E.). Come funziona? Quando viene rilasciata e con quale validità? Da chi deve essere esibita? Ecco tutte le risposte.
L’A.P.E. è un documento redatto, ai sensi del D.Lgs. 192/2005 (e successive modifiche), da un soggetto certificatore, che attesta il fabbisogno energetico ed eventuali altri parametri che caratterizzano la prestazione energetica un edificio.
Per “fabbisogno energetico” s’intende la quantità di energia annua che si prevede possa essere consumata (o effettivamente si consuma) per i bisogni energetici del fabbricato in base allo stato d’isolamento, alle caratteristiche degli impianti (per acqua calda sanitaria, riscaldamento invernale, climatizzazione estiva), all’orientamento, alla geometria, alla destinazione d’uso dell’immobile, eccetera.
La classe energetica classifica gli immobili con parametri che vanno da “G” (minimo) ad “A+” (massimo).
L’A.P.E. è rilasciato per gli edifici nuovi e per gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti (cioè che riguardano almeno il 25% della superficie) ed ha validità massima di 10 anni. Tale validità è subordinata al rispetto delle prescrizioni di efficienza, di adeguamento, di manutenzione e di controllo degli impianti presenti. L’attestazione prestazione energetica è aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione e riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio stesso. A tal fine sono allegati i descrittivi libretti d’impianto.
L’A.P.E., quindi, deve essere esibita:
- dal costruttore/proprietario in tutti i casi in cui l’edificio viene venduto a terzi, ovvero all’avvio delle trattative e consegnato alla fine delle medesime (a cessione avvenuta);
- dal costruttore/proprietario nel caso in cui l’edificio venga trasferito a terzi o per locazione o per diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) o a titolo gratuito (comodato) per contratti stipulati a partire dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. 63/2013).
Si sottolinea che, nel testo del contratto di locazione, deve essere riportata un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto una copia dell’A.P.E. e di essere stato informato sui contenuti dello stesso.
L’A.P.E. va allegato al contratto: la mancanza determina la nullità dello stesso.
Nel caso in cui, appunto, il contratto di locazione venga stipulato privo dell’A.P.E., sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 18.000 euro.
Giacomo Forato – Centro Studi CGN