Il Decreto Istruzione, oltre alle norme in materia di istruzione, università e ricerca, contiene alcune nuove disposizioni tributarie che interessano le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Infatti, il DL n. 104 del 12.09.2013 va a sommarsi al D.Lgs. n.23/2011, che già aveva introdotto delle novità in materia, completando e rendendo più complesso lo scenario della tassazione degli atti di trasferimento immobiliare.
L’art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011 aveva introdotto la novità che, a partire dal 1 gennaio 2014, in luogo delle molteplici aliquote dell’imposta di registro attualmente applicabili, si sarebbero dovute applicare due sole aliquote:
- il 2% nel caso si tratti di acquisto della “prima casa”;
- il 9% in tutti gli altri casi.
Aveva inoltre soppresso tutte le altre esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali, e azzerato le imposte ipotecarie e catastali connesse ai suddetti trasferimenti immobiliari.
Il D.L. n. 104/2013, modificando l’art. 10 in questione, ha invece previsto:
- un aumento dal 2014 dell’importo fisso dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e catastale dai 168 euro attuali a 200 euro;
- la sostituzione dell’azzeramento delle imposte ipotecaria e catastale previsto dal D.Lgs. n.23/2011, con la previsione di una imposta in misura fissa di 50 euro per tutti quegli atti di trasferimento che applicheranno le aliquote del 2% e del 9%.
Facendo uno schema di sintesi, per effetto della combinazione dei due interventi normativi, dal 2014 si avrà la situazione seguente:
Invece, per tutti gli altri casi in cui le imposte vanno in misura fissa, dal 1 gennaio 2014 é previsto l’aumento da 168 euro a 200 euro. A tal proposito, si evidenzia che il riferimento non è solo al settore immobiliare ma anche a tutti quegli atti che sino ad ora scontavano l’imposta di 168 euro, come ad esempio gli atti di conferimento di denaro in società, le cessioni di partecipazioni sociali, le fusioni, le trasformazioni o le scissioni.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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