Chi può essere soggetto all’attività ispettiva antiriciclaggio? Come si svolgono le verifiche negli studi? Come viene selezionato il campione di operazioni e/o prestazioni professionali da esaminare? Ecco una sintesi dei principali aspetti teorico-operativi delineati dalla Circolare della Guardia di Finanza n. 83607 del 19 marzo 2012.
Al Volume I, parte II, capitolo 5, si tratta dell’attività ispettiva esercitata dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in materia di antiriciclaggio, da svolgersi nei confronti di:
- professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili nonché dei Consulenti del lavoro, dei Notai e degli Avvocati;
- coloro che forniscono servizi in materia di contabilità e tributi (anche se nei confronti dei propri associati o iscritti, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati), nonché i Revisori, le Società di revisione e i Prestatori di servizi relativi a società e trust.
Anche la Polizia Tributaria potrà intraprendere nei confronti della categoria dei professionisti intesa come sopra, un’ispezione in materia di antiriciclaggio, previo rilascio però di apposita delega agli specifici poteri di polizia valutaria da parte del Nucleo Speciale Polizia Valutaria competente.
La circolare della Guardia di Finanza di cui trattiamo, precisa che le operazioni di accesso devono avvenire a norma dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 , evidenziando che:
- nel caso di locali adibiti sia ad abitazione che a professione, esse avverranno previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dietro ordine, riportato nel foglio di servizio, del Comandante del Reparto;
- nel caso di locali destinati all’esercizio professionale, esse andranno eseguite in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, costituendo tale presenza requisito di legittimità degli atti conseguenti.
Il modulo operativo n. 6 facente parte della circolare di cui si tratta e relativo ai Professionisti giuridico–contabili, prevede che inizialmente l’attività svolta dalla pattuglia operante riguarderà:
- la conoscenza della struttura organizzativa del professionista, ponendo attenzione all’esistenza di altri uffici/punti operativi;
- l’individuazione di ruoli, compiti e responsabilità eventualmente affidate con delega dal professionista all’interno della struttura, a fini antiriciclaggio;
- l’identificazione del personale formalmente incaricato dal professionista all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette;
- l’esistenza di eventuale manualistica interna, nonché l’adozione da parte professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato.
Ove non si dovessero riscontrare specifiche disposizioni operative interne allo studio, i verificatori faranno riferimento alle indicazioni emanate in materia, anche dai Consigli Nazionali degli Ordini professionali.
Nel merito, l’attività svolta dalla pattuglia operante potrà riguardare:
- la ricerca ed acquisizione di registri, documenti e scritture contabili attinenti alle operazioni oggetto di controllo, compreso quelli la cui tenuta è prevista a fini antiriciclaggio;
- l’ispezione documentale, per appurare l’esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio .
Al fine invece di selezionare un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali da esaminare nel corso della verifica, i verificatori potrebbero richiedere:
- l’ elenco anagrafico dei clienti e la data di conferimento dell’incarico professionale;
- la metodologia con la quale si è eseguita la fase di adeguata verifica;
- un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali,distinte per rilevanza di importi;
- i fascicoli dei clienti.
Le attività sopra elencate sono ovviamente indicative, ma servono a delineare i principali ambiti che possono essere oggetto di verifiche antiriciclaggio.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo