Negli ultimi mesi abbiamo assistito all’emanazione di alcuni provvedimenti, volti ad introdurre semplificazioni in ambito fiscale, che hanno riguardato, tra l’altro, anche alcuni degli adempimenti correlati alle operazioni poste in essere con la Repubblica di San Marino. La disciplina delle operazioni con San Marino, inoltre, è stata in parte interessata anche dalle novità in materia di IVA in relazione ai nuovi obblighi di fatturazione e di determinazione del volume d’affari. Per fare il punto della situazione, esponiamo di seguito un breve resoconto della disciplina IVA che regola le operazioni attive con questo paese e degli adempimenti contabili e fiscali correlati.
La Repubblica di San Marino non fa parte del territorio comunitario, pertanto:
- le cessioni di beni, effettuate nei confronti operatori economici sammarinesi provvisti di codice identificativo IVA, vengono assimilate alle esportazioni ex art. 8, DPR 633/72, e beneficiano del regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 71, DPR 633/72;
- le prestazioni di servizi “generiche”, effettuate nei confronti operatori economici sammarinesi provvisti di codice identificativo IVA, si considerano territorialmente rilevanti nel Paese del committente, ai sensi dell’art. 7-ter, DPR 633/72;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di privati consumatori sammarinesi, infine, devono essere assoggettate ad IVA, fatta eccezione per le cessioni:
- di mezzi di trasporto “nuovi” ex art. 38, c. 4, DL 331/1993;
- di beni per corrispondenza in base a cataloghi e simili (c.d “vendite per corrispondenza”).
In tema di fatturazione e registrazione delle operazioni attive nei confronti di operatori economici sammarinesi, giova innanzitutto ricordare due novità introdotte dal DL 216/2012, che, interessando la generalità delle prestazioni di servizi disciplinate dagli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72, coinvolgono anche le prestazioni di servizi con San Marino:
a) l’obbligo, con effetto dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, di emissione della fattura anche per le operazioni attive non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies (nuovo comma 6-bis dell’art. 21 DPR 633/72);
b) la concorrenza delle operazioni attive non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies alla formazione del volume d’affari ai fini IVA.
Va precisato inoltre che, l’ammontare delle prestazioni di servizi relative non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, pur rientrando dal 2013 nel computo del volume d’affari, non deve essere considerato ai fini della determinazione del plafond degli esportatori abituali.
Le cessioni di beni verso operatori sammarinesi, invece, in quanto assimilate alle esportazioni ex art. 8, DPR 633/72, continuano a concorrere alla formazione del plafond.
Modelli Intrastat e vendite a San Marino
Per le cessioni di beni nei confronti di operatori economici sammarinesi, l’obbligo di presentazione del modello Intra 1 sorge solo nel caso in cui lo stesso operatore nazionale abbia effettuato, oltre a cessioni verso San Marino, anche cessioni verso altri Stati membri, anche se non nello stesso periodo di riferimento in cui ha effettuato le vendite a San Marino.
L’operatore italiano che abbia effettuato esclusivamente cessioni di beni verso San Marino, senza mai aver effettuato cessioni intracomunitarie, non è invece tenuto a presentare il modello (RM n. 83/E/1997).
Le prestazioni di servizi rese ad operatori economici sammarinesi, invece, non devono mai essere riepilogate nei modelli.
La periodicità di presentazione del modello Intra 1 è determinata in relazione all’ammontare delle cessioni intracomunitarie effettuate l’anno precedente, senza considerare le cessioni verso San Marino.
Comunicazione c.d. “black list” e vendite a San Marino
Le operazioni attive intervenute con operatori economici sammarinesi soggiacciono all’obbligo previsto dal DL 40/2010; l’adempimento interessa sia gli scambi di beni che le prestazioni di servizi.
Il DDL 10 del 19 giugno 2013 ha introdotto significative semplificazioni all’adempimento:
- la comunicazione assume cadenza annuale fissa, non più collegata alle singole operazioni;
- la soglia che consente l’esonero dalla comunicazione della singola operazione è elevata a 1.000 Euro.
Infine, va ricordato che il provvedimento 02.08.2013 prot. 94908 ha disposto, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 2013, che la comunicazione venga effettuata utilizzando il modello previsto per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA c.d, “spesometro”.
Maria Luisa Zecchetto – Centro Studi CGN