Le operazioni con la Repubblica di San Marino sono state interessate, negli utili mesi, sia da semplificazioni fiscali sia da novità in materia IVA. In questo articolo, sintetizziamo gli aspetti più significativi della disciplina delle operazioni passive.
Gli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi IVA italiani possono essere fatturati dagli operatori economici sammarinesi, con o senza addebito d’imposta.
Acquisto di beni con addebito d’imposta: il cedente sammarinese indica in fattura, oltre all’imponibile, l’IVA dovuta sulla base dell’aliquota propria del bene ceduto.
Il cessionario italiano annota l’originale della fattura nel registro IVA delle fatture di acquisto, ed esercita il diritto alla detrazione dell’imposta secondo i criteri ordinari.
Acquisto di beni senza addebito d’imposta: il cedente sammarinese indica in fattura solo l’imponibile.
Il cessionario italiano deve:
a) integrare la fattura ricevuta con l’imposta dovuta sulla base dell’aliquota propria del bene ceduto;
b) annotare il documento IVA così integrato, ai sensi dell’ art. 17 cm. 2 DPR 633/72, nel registro IVA delle fatture di acquisto e nel registro IVA delle fatture emesse;
c) comunicare, ai sensi del DM 24.12.1993, le avvenute annotazioni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, indicando data e numero progressivo attribuito, per entrambi i registi, alla registrazione della fattura.
Per tale ultimo adempimento non sono previsti specifici limiti temporali, va però tenuto in debita considerazione il termine riportato dalla circolare 30/1973: “l’operatore italiano, eseguite, le annotazioni nei registri previsti dal D.P.R. n. 633, deve darne comunicazione al competente Ufficio I.V.A. non oltre i cinque giorni successivi a quello in cui ha effettuato le annotazioni medesime”.
Il provvedimento 02.08.2013 prot. 94908, al paragrafo 1.4 è intervenuto in merito a tale adempimento, disponendo che la comunicazione cartacea all’Agenzia delle Entrate venga sostituita, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 2013, dalla compilazione dell’apposito quadro contenuto nel nuovo modello previsto per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA c.d, “spesometro” (primo invio con la nuova modulistica fissato al 30 novembre 3013)
Le prestazioni “generiche” di servizi rese a soggetti passivi IVA italiani da operatori economici sammarinesi, invece, in quanto territorialmente rilevanti nel paese del committente, devono essere assoggettare a IVA con emissione di autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972.
Con CM n. 30/510542/1973, l’Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto la possibilità, per i committenti stabiliti in Italia, di integrare direttamente la fattura del prestatore sammarinese, anziché procedere all’emissione di autofattura.
Modelli Intrastat e acquisti da San Marino
Gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute da operatori economici sammarinesi non devono mai essere riepilogate nel modello Intra 2.
Comunicazione c.d. “black list“e acquisti da San Marino
Le operazioni passive intervenute con operatori economici sammarinesi soggiacciono all’obbligo previsto dal DL 40/2010; l’adempimento interessa sia gli scambi di beni che le prestazioni di servizi.
Il DDL 10 del 19 giugno 2013 ha introdotto significative semplificazioni:
- la comunicazione assume cadenza annuale fissa, non più collegata alle singole operazioni;
- la soglia che consente l’esonero dalla comunicazione della singola operazione è elevata a 1.000 Euro.
Infine, va ricordato che il provvedimento 02.08.2013 prot. 94908 ha disposto, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 2013, che la comunicazione venga effettuata utilizzando il modello previsto per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA c.d, “spesometro”.
Maria Luisa Zecchetto – Centro Studi CGN