L’estate finisce con l’arrivo delle risposte ai numerosi dubbi sul bonus mobili: utilizzo delle carte di credito o di debito per la fruizione della detrazione, definizione di “mobili e grandi elettrodomestici”, rilevanza dell’intervento di ristrutturazione edilizia su parti esclusive e comuni, condizioni per l’accesso ai benefici con particolare riguardo all’entrata in vigore dell’agevolazione, rappresentano i punti su cui si è soffermata la circolare dell’Agenzia delle Entrate, n . 29/E del 18/9/2013. La circolare si pone l’obiettivo di rendere sfruttabile e appetibile il “bonus arredamento”, che sembrava essersi arenato in un intreccio di regole poco pratiche. Ecco per voi un riepilogo delle cose da sapere.
La norma analizzata dalla circolare si colloca all’art. 16, comma 2, del D.L n. 63, del 4 giugno 2013, convertito nella L. n 90 del 3 agosto 2013, che, per favorire la ripresa economica, prevede: “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.”.
Il medesimo comma 2 stabilisce che la detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.”
Ecco i chiarimenti forniti dalla circolare
1. Beni agevolabili. Anche se non espressamente indicato nella norma, i beni devono essere nuovi. Rientrano a titolo esemplificativo letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quanto riguarda l’individuazione dei grandi elettrodomestici, si può fare riferimento all’elenco di cui all’allegato 1B, del D.Lgs. n. 151 del 25/7/2005, tra cui frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Tali beni devono essere dotati di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni laddove è prevista l’etichetta energetica, e per gli elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica, l’agevolazione è prevista solo se non vi è uno specifico obbligo al riguardo. Anche gli oneri accessori (trasporto e montaggio) sono compresi nell’agevolazione.
2. I beneficiari. Il beneficio fiscale spetta esclusivamente ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per gli interventi di recupero edilizio. Possono accedere al bonus coloro che stanno effettuando lavori di recupero edilizio, manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguito da imprese di costruzioni che provvedano alla successiva vendita o assegnazione entro sei mesi dal termine dei lavori.
La circolare precisa che l’acquisto è agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di una stanza che non è stata oggetto di lavori nel contesto di una unità immobiliare su cui è eseguito l’intervento edile (per esempio, il rifacimento con spostamento di muri per ricavare un bagno può consentire l’acquisto di una cameretta per bambini).
È anche il caso di evidenziare che l’intervento su parti comuni consente di beneficiare del bonus solo su arredi da destinare alle parti comuni (per esempio, la tinteggiatura delle facciate consente di acquistare, fruendo del beneficio, mobili da destinare alla portineria o guardiola, ma non permette di fruire del bonus su beni da destinare alle proprietà esclusive).
3. Avvio dei lavori. La data di inizio dei lavori deve essere anteriore a quella in cui sono pagate le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Non è necessario invece che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per gli arredi. Le spese documentate e pagate per fruire del bonus mobili devono essere sostenute tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013, mentre le spese per i lavori di ristrutturazione devono essere effettuate tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013. Di conseguenza è ancora possibile agganciare oggi il bonus mobili facendo riferimento a lavori iniziati dal 26 giugno dell’anno scorso. La data di avvio potrà essere comprovata, laddove previsto, dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare. Se il titolo abilitativo non è necessario per quella tipologia di lavori, sarà possibile comprovare la data di inizio lavori con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47, DPR 445/2000).
4. Ammontare della spesa detraibile. L’importo massimo agevolabile è pari a euro 10.000 per singola unità immobiliare (comprese le pertinenze), o parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei partecipanti alla spesa. Di converso, nel caso di più interventi su più unità immobiliari, il beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.
5. Modalità di pagamento. Accanto al bonifico bancario o postale “parlante”, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni agevolabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o di debito. Vale la data del giorno di utilizzo della carta anziché il giorno di addebito sul conto corrente del titolare. L’utilizzo delle modalità alternative non prevede la ritenuta del 4% ad opera della banca, né l’indicazione di apposita causale. Restano esclusi i pagamenti effettuati mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN