Modello 730 possibile anche per i “senza sostituto”

Il modello 730 si estende anche a chi è titolare di redditi di lavoro dipendente o assimilato ma risulta privo di un sostituto d’imposta che effettui la liquidazione in busta paga. Si tratta di un’ampia platea di dipendenti, di collaboratori a progetto, colf, badanti e percettori di borse di studio, indennità di disoccupazione, assegni periodici, che si trovano a non potersi avvalere, per le ragioni più diverse, di un sostituto d’imposta per il completamento delle necessarie operazioni di conguaglio.

Normativa e prassi di riferimento. La novità è contenuta nel Decreto del Fare (articolo 51-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013), unitamente ai  provvedimenti di carattere amministrativo emanati dall’Agenzia delle Entrate:

  • Provvedimento del Direttore delle Entrate, prot. N. 100191 del 22 agosto 2013 che ha stabilito termini e modalità applicative di tale disposizione;
  • Circolare n. 28/E del 22 agosto 2013 dell’Agenzia delle Entrate con i chiarimenti per l’assistenza fiscale ad opera dei CAF e professionisti abilitati.

Decorrenza. Dal 2014, in caso di dichiarazione a debito il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Dal 2013, in caso di dichiarazione a credito, con avvio delle operazioni dal 2 settembre al 30 settembre, i contribuenti  possono presentate le dichiarazioni mod. 730 per l’anno 2012.

Assistenza fiscale. Per l’anno 2013, in ragione della complessità dello svolgimento dell’assistenza fiscale viene disposto che il soggetto che presta l’assistenza:

  • consegna entro l’11 ottobre la dichiarazione elaborata al contribuente;
  • trasmette entro il 25 ottobre le dichiarazioni all’Agenzia delle entrate.

Istruzioni utili. La circolare ha avuto modo di precisare:

1  I 730 in questione vanno individuati indicando nella casella “Situazioni particolari”, posta nel frontespizio del 730/2013, il codice 1;

2  Nella sezione dedicata ordinariamente ai dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio va indicata, in luogo del codice fiscale, la sequenza numerica “20137302013” e, tenendo conto dei criteri di carattere generale attualmente previsti per l’indicazione dei dati del sostituto d’imposta, devono essere indicati i seguenti dati:

730

 

3  È possibile presentare il nuovo 730-Situazioni particolari anche in forma congiunta;

4  Il nuovo modello “730-situazioni particolari” non è utilizzabile per effettuare l’integrazione di una precedente dichiarazione. Pertanto, la casella “730 integrativo” non può essere valorizzata.

5  Nel caso in cui il contribuente abbia già presentato il modello UNICO/2013, prima di presentare il 730-Situazioni particolari, è opportuno annullare la precedente dichiarazione. Tale operazione può essere effettuata soltanto dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione, sia esso il professionista, il CAF o il contribuente stesso;

6  Il rimborso non può essere erogato se inferiore a 13 euro, ma può essere usato in compensazione previa indicazione nel quadro IMU.

Possono presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari per i redditi 2012 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario in mancanza di un sostituto d’imposta che potesse effettuare il conguaglio. È questo il caso, ad esempio, dei contribuenti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. Proprio perché la presentazione del modello è rivolto a tale tipologia di contribuenti, la dichiarazione “730-Situazioni particolari” può essere presentata solo se è indicato un reddito in almeno uno dei righi del quadro C sezione I (righi da C1 a C3) o sezione II (righi da C6 a C8) relativo al primo dichiarante. Si tratta di una condizione non rileva per il secondo dichiarante nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta.

I contribuenti otterranno i rimborsi in tempi brevi direttamente sul conto corrente bancario o postale previa comunicazione dell’IBAN all’Agenzia delle Entrate. In mancanza di IBAN, l’Agenzia provvederà al rimborso con le consuete modalità previste dal D.M. 29 dicembre 2000 (comunicazione con invito a riscuotere le somme presso un ufficio postale in contanti o con accredito sul proprio conto corrente).

Nicolò Cipriani – Centro Studio CGN