È definito ravvedimento operoso lo strumento che ci permette di regolarizzare un mancato o insufficiente versamento o un’irregolarità, versando una sanzione in misura ridotta all’ordinaria, purché quanto omesso venga versato entro un determinato periodo. Ecco gli errori che è possibile ravvedere.
Errori concernenti la dichiarazione
L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/72, come da ultimo modificato dall’art. 1, c. 20, lett. a), della L. 13 n. 220/2010, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.).
Gli errori individuati nell’art. 13 sono:
1) Mancato pagamento alle scadenze prefissate, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.
In questo caso, qualora il pagamento venga eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, la sanzione del 30% e quella per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni è ridotta di un decimo (cioè al 3%), a condizione che venga eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 2,5% dal 1 gennaio 2012) con maturazione giorno per giorno.
Se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione del 30% è ridotta a 1/8 (cioè al 3,75%).
2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni (dichiarazione tardiva da presentarsi entro il 29 dicembre), indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di Euro 25,00, pari ad 1/10 di Euro 258,00; rimane valida l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.
3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.
a) Errori non ancora rilevati dall’Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973; ad esempio errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti di imposta).
In tal caso, la sanzione prevista nella misura del 30% della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 3,75% a condizione che il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e che venga presentata una dichiarazione integrativa.
b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall’Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale (ad esempio omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall’imponibile.
In questo caso, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, la sanzione fissa pari a Euro 258,00 e quella prevista nella misura del 30% della maggiore imposta o del minor credito utilizzato sono ridotte rispettivamente a Euro 25 euro,00 e al 3,75%, sempre che il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e che venga presentata una dichiarazione integrativa.
Se invece il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione prevista pari al 100% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 12,5% alle medesime condizioni di cui sopra.
Si ricorda che, nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un’unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute, con l’applicazione della sanzione più favorevole per il contribuente.
Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24
Nel caso in cui il modello di versamento F24 sia erroneamente compilato in modo da non consentire l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate un’Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul mod. F24, così come predisposto dalla Circolare n. 5/E/2002. Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni “Erario” e “Regioni – Enti Locali” relativi a:
- codice fiscale;
- periodo di riferimento;
- codice tributo;
- suddivisione in più tributi dell’importo versato con un solo codice tributo.
Nel caso di presentazione tardiva di un modello F24 a zero, è possibile il ravvedimento versando la sanzione prevista per tale tipologia e cioè Euro 6,00 se il ritardo non supera i cinque giorni, ovvero Euro 19,00 dal sesto giorno in poi.
Ecco i codici tributo utilizzati per il versamento degli interessi e delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso:
1989: Interessi ravvedimento IRPEF;
1994: Interessi ravvedimento Addizionale regionale all’IRPEF;
1998: Interessi ravvedimento Addizionale comunale all’IRPEF;
8901: Sanzione pecuniaria IRPEF;
8902: Sanzione pecuniaria Addizionale regionale all’IRPEF;
8926: Sanzione pecuniaria Addizionale comunale all’IRPEF;
8911: Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi.
Rita Martin – Centro Studi CGN