L’individuazione dei dati da inserire nel c.d. “spesometro” è molto più agevole rispetto al passato, grazie soprattutto alle modifiche operate dall’art. 2 cm. 6 del D.L. 16/2012. La soppressione, per le operazioni per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, della soglia minima di Euro 3.000, ha permesso infatti di scongiurare la necessità di correlare le note credito alle relative fatture di riferimento, al fine di individuare l’importo netto dell’operazione. Ma se sull’individuazione dei dati da inserire nel nuovo modello c’è sufficiente chiarezza, altrettanto non si può dire in merito alle modalità di compilazione dello stesso. Vediamo perché.
Una delle maggiori criticità riguarda proprio la scelta della forma di compilazione, analitica o sintetica, che almeno in alcuni casi, come vedremo, si dimostra essere più che una facoltà una scelta obbligata.
Il provvedimento 94908/2013 nel concedere la facoltà di comunicare i dati in forma analitica ovvero aggregata stabilisce che:
- l’opzione esercitata è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione;
- in deroga a quanto sopra, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa ad “acquisti e cessioni da e nei confronti di produttori agricoli di cui all’art. 34…”
Sulla base di quanto sopra, non risulta chiaro se il soggetto tenuto a predisporre la comunicazione, che effettui tra l’altro anche acquisti e cessioni nei confronti di produttori agricoli esonerati, debba sentirsi obbligato a predisporre l’intera comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA in forma analitica, ovvero, possa optare per la compilazione in forma aggregata del modello relativamente alle sole operazioni diverse da quelle con i produttori agricoli esonerati, facendola coesistere, in deroga per le sole operazioni effettuate nei confronti di produttori agricoli, con quella in forma analitica.
Quest’ultima ipotesi, però, viene di fatto automaticamente esclusa dalle disposizioni previste dalle attuali specifiche tecniche al modello, che non consentono la contemporanea compilazione di quadri prettamente destinati alla comunicazione aggregata (FA e SA) con quadri destinati alla comunicazione analitica (FE, FR, NE, NR, DF e FN).
Analoga considerazione sembrerebbe doversi fare nel caso in cui il soggetto tenuto a predisporre la comunicazione abbia la necessità di trasmettere, tra gli altri, anche i dati relativi a documenti riepilogativi delle fatture di acquisto e/o di vendita, emessi ai sensi dell’art. 6 comma 6 DPR 695/96.
Anche in questa ipotesi, infatti, la sezione riservata alla esposizione in forma aggregata delle operazioni attive e passive (quadro FA) mal si presta all’indicazione dei predetti documenti riepilogativi, che risultano invece esplicitamente evidenziabili nelle sezioni riservate alla comunicazione in forma analitica.
Il soggetto che abbia la necessità di comunicare tali documenti quindi, si troverà, suo malgrado, obbligato a predisporre l’intera comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA in forma analitica.
Concludiamo infine con un’osservazione che emerge dall’analisi del contenuto dei singoli quadri della comunicazione, e nello specifico del quadro SE, destinato alla comunicazione degli acquisti da San Marino e degli acquisti di servizi da non residenti: in tale quadro, a differenza di tutti gli altri non sono previste le caselle per l’indicazione delle eventuali note credito ricevute.
Forse l’Agenzia ritiene non sia necessario comunicarle: sarebbe in ogni caso auspicabile una presa di posizione esplicita in merito.
Maria Luisa Zecchetto – Centro Studi CGN