Ultimi chiarimenti sugli studi di settore

A pochi giorni dall’invio delle dichiarazioni dei redditi, con la circolare 30/E del 19 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune risposte ai quesiti pervenuti in materia di studi di settore. Ecco alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare.

Il primo chiarimento riguarda i contribuenti tenuti alla compilazione del quadro T relativo alla congiuntura economica per l’applicazione dei correttivi anticrisi. Affinché il correttivo anticrisi possa correttamente funzionare occorre indicare nel quadro T alcuni valori non contabilmente registrati negli anni 2010 e 2011. Per compilare tale quadro occorrerebbe a posteriori ricostruire una contabilità semplificata per le annualità pregresse, con conseguente dispendio di tempo ed energie.

Tenuto conto delle difficoltà legate alla determinazione degli importi da indicare in tale quadro, i contribuenti possono non compilare il citato quadro T precludendosi però la possibilità di accesso ai correttivi anticrisi.

L’Agenzia specifica che, in fase di compilazione del quadro T, i contribuenti esercenti attività di impresa che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti “minimi”, devono fare attenzione a fornire i dati contabili da indicare nel predetto quadro senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al regime.

La circolare chiarisce inoltre che in tali casi, i contribuenti interessati potranno fornire indicazioni in merito al comportamento adottato utilizzando la sezione relativa alle annotazioni di GERICO.

In riferimento allo studio di settore VG68U (trasporti merci e servizi di trasloco) è stato chiarito che l’evoluzione dello studio di settore VG68U è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello UG68U in vigore nel 2009. In fase di approvazione del correttivo per “caro petrolio” si è tenuto conto degli effetti del credito di imposta sulla stima dei ricavi conseguiti dalle imprese interessate individuato dalla variabile “ammontare del credito d’imposta per caro petrolio” presente nel modello UG68U in vigore nel 2009.

Nella circolare 23/E del 15 luglio 2013 veniva precisato che a seguito delle modifiche normative avvenute nel corso del 2012, in relazione al credito d’imposta per il gasolio per autotrazione, l’importo da indicare nel rigo X04 dello studio di settore VG68U  deve corrispondere a quello indicato nella colonna 1 del rigo RU23 di Unico2013 (ammontare del credito concesso nel 2012 per consumi di gasolio effettuati nel 2011) in luogo dell’importo del rigo RU23 colonna 2 (ammontare del credito concesso nel 2012 per consumi di gasolio effettuati nei primi tre trimestri del 2012).

Nel caso di cessazione dell’attività prevalente, l’Agenzia fa osservare che la modifica nel corso del periodo di imposta dell’attività esercitata si configura come una causa di esclusione riconducibile a quella prevista per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e di conseguenza il contribuente che si trova in questa circostanza non è soggetto all’applicazione degli studi di settore.

Per i soggetti colpiti dal sisma 2012, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non siano accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore e quindi esonerati perché presentano un periodo di non normale svolgimento dell’attività.

Chiarezza arriva anche in merito all’indicazione delle giornate relative agli apprendisti. La circolare fa presente che le istruzioni alla compilazione del modello UG93U prevedono che nel rigo A15 va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti, desumibile dai modelli di denuncia relativi al 2012. Le citate istruzioni prevedono inoltre che tale dato venga indicato anche nei precedenti righi relativi ai dipendenti. Attesa la specificità della tipologia di soggetti in argomento e la durata del relativo rapporto di lavoro, il dato degli apprendisti deve essere indicato nel rigo A05 del modello UG93U.

Per gli studi di settore che prevedono il rigo A02 “Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavori ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”, il numero delle giornate retribuite degli apprendisti andrà indicato in tale campo.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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