Secondo l’art.54 c. 6-bis del TUIR sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo i compensi corrisposti per il lavoro prestato o per l’opera svolta dai figli maggiorenni abili al lavoro; negli altri casi sarà deducibile soltanto il costo dei contributi previdenziali. Vediamo in dettaglio cosa prevede al riguardo la normativa.
Risale al lontano 1997 la norma in base alla quale non sono ammessi in deduzione dal reddito professionale i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l’opera svolta dal coniuge, dagli ascendenti, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.
La disposizione di cui sopra si applica, oltre che nei confronti del singolo professionista, anche nel caso in cui l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria.
L’art. 54 c. 6-bis del TUIR conclude con la precisazione che i compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
Alcune importanti conferme d’interpretazione dell’allora art. 50 (oggi n. 54) del TUIR sono contenute nella circolare Dir. AA.GG. n. 25/E del 6.2.1997 e precisamente:
- la norma riguarda i compensi corrisposti dai professionisti ai propri figli, in qualità di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa oppure occasionali;
- la norma non si applica ai compensi erogati dai professionisti ai propri figli titolari di partita IVA, per prestazioni di lavoro autonomo, artistico o professionale di cui all’art. 53 c.1, perché trattasi di attività svolte autonomamente;
- sono deducibili in ogni caso i contributi previdenziali e assistenziali pagati dal professionista, dalla società o dall’associazione, per familiari lavoratori dipendenti e/o collaboratori, in quanto la particolare disposizione normativa si riferisce alle sole retribuzioni/ai soli compensi e ai relativi trattamenti di fine rapporto.
Quest’ultimo principio è stato ulteriormente ripreso nella Circolare n. 137/E del 15.5.1997 Dir. AA.GG. e cont. trib. che al punto 7.1:
- ha precisato che la norma antielusiva in questione incide solo su quella parte della retribuzione che costituisce reddito per il percipiente e costo per l’erogante;
- ha anche ribadito che le retribuzioni/i compensi corrisposti tra gli altri, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, non sono assoggettabili alla ritenuta alla fonte, in quanto tale obbligo è strettamente correlato alla natura di “reddito”, espressamente negata dal legislatore nell’ultima parte dell’art. 50 (oggi 54) c. 6-bis, dove si afferma che gli stessi compensi “non concorrono a formare il reddito dei percipienti”.
Pertanto, in ossequio al divieto di doppia imposizione, le retribuzioni/i compensi non ammessi in deduzione nella determinazione del reddito professionale non subiranno alcuna tassazione fiscale in capo ai percipienti.
In conclusione, si può affermare che le retribuzioni per lavoro dipendente e i compensi corrisposti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché occasionale sono deducibili nella determinazione del reddito professionale e ordinariamente tassati, in capo a percipienti figli maggiorenni e abili al lavoro.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo