L’aumento dell’IVA non risparmia neanche i contratti di leasing sottoscritti prima del 1° ottobre. Da più parti sono sorti dubbi se, sui canoni corrisposti dal 1° ottobre, fosse legittima l’applicazione dell’IVA nella misura del 22 per cento in luogo della misura prevista dal contratto (21 per cento). Cerchiamo di chiarire la questione e di fornire una risposta ai dubbi sorti negli ultimi giorni.
Come noto, si definisce locazione finanziaria l’operazione di finanziamento consistente nella concessione in godimento per un determinato periodo di tempo prefissato contrattualmente, dietro il pagamento di un canone periodico, di un bene acquistato o fatto costruire da un terzo, su indicazione del Cliente. In tal caso, quest’ultimo assume tutti i rischi e conserva al termine della durata contrattuale la facoltà di acquistare il bene a un prezzo prestabilito.
Ne deriva che, con l’operazione di locazione finanziaria:
- il locatore concede all’utilizzatore il godimento del bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un canone periodico;
- il bene è acquistato dal locatore su indicazione dell’utilizzatore;
- l’utilizzatore, anche se non proprietario, assume tutti i rischi riferiti al bene e gli oneri che possano derivare dal contratto;
- in favore dell’utilizzatore è prevista una prelazione all’acquisto del bene locato ad un prezzo fissato contrattualmente.
Con particolare riferimento ai rischi riferiti al bene e agli oneri che possono derivare dal contratto, si deve ricordare che la locazione finanziaria comporta per il cliente-utilizzatore l’assunzione di tutti i rischi che possono riguardare il bene, come i vizi, i difetti, la perdita, la distruzione, il furto ma anche l’assunzione di tutti i costi fiscali connessi al bene o all’operazione, anche se dovessero emergere successivamente alla firma del contratto.
Tuttavia, se ci si chiede quale sia la ragione per cui ai canoni successivi al 1° ottobre (data di aumento dell’aliquota IVA) debba applicarsi l’IVA in misura maggiore nonostante il contratto sia stato sottoscritto in data anteriore, è necessario ricordare che l’operazione di locazione finanziaria, ai sensi dell’ art. 3, comma 2, n. 1, D.P.R. n. 633 del 1972, è ai fini IVA una prestazioni di servizi e deve considerarsi effettuata necessariamente all’atto del pagamento del corrispettivo.
Ne deriva che, mentre per i canoni corrisposti entro il 30 settembre, si applicava l’aliquota pari 21 per cento, per i canoni corrisposti successivamente occorre emettere fattura con la nuova aliquota. Resta inteso che, l’emissione anticipata della fattura rispetto al pagamento, determina l’anticipazione del momento impositivo, con i conseguenti effetti in termini di individuazione dell’aliquota.
Rimane fermo, tuttavia, il vantaggio per l’utilizzatore di frazionare l’IVA sugli stessi canoni, su tutta la durata della locazione finanziaria, senza che egli sia costretto a imputarla in un’unica soluzione al momento della cessione del bene.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN