Incentivi per le nuove assunzioni

Sono finalmente arrivate le attese istruzioni per la richiesta e la fruizione degli incentivi sulle assunzioni di lavoratori, previsti dall’art.1 del DL n. 76/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99). A fornirle è la Circolare n. 131 del 17.09.2013 dell’INPS. Riepiloghiamo chi ha diritto agli incentivi, a quali condizioni e per quali rapporti di lavoro. Chiariamo inoltre quali sono i passi da seguire, sul piano operativo, per la richiesta dell’incentivo.

Gli incentivi sono previsti per le assunzioni di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

I rapporti incentivati sono le assunzioni a tempo indeterminato, compresi i rapporti a tempo parziale e le forme di apprendistato, e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine.

Sono invece espressamente escluse dai benefici le assunzioni di lavoratori domestici e quelle con contratto di lavoro intermittente o ripartito, in quanto forme contrattuali non idonee a garantire la stabilità dell’occupazione.

Tali assunzioni e trasformazioni devono essere state effettuate dal 7 agosto 2013 e potranno proseguire, fino all’esaurimento delle risorse stanziate per ogni Regione, fino al 30 giugno 2015.

L’incentivo è pari a 1/3 delle retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e non potrà superare la misura massima di 650,00 euro mensili per lavoratore.

Dal punto di vista della durata spetterà per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine.

La concessione del bonus è subordinata inoltre alle seguenti condizioni:

  1. alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 (adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi);
  2. all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012 (principi generali in materia di incentivi per le assunzioni);
  3. alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
  4. alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione (art. 1, commi da 4 a 7, dl 76/2013).

Sul piano operativo, il procedimento delineato dalla Legge e dalla Circolare in commento per la richiesta dell’incentivo si articola nei seguenti passaggi:

  • presentazione all’INPS, da parte del datore di lavoro, di una “domanda preliminare di ammissione”, da trasmettere mediante il modulo telematico “76-2013” che a breve sarà disponibile all’interno del sito dell’INPS;
  • entro 3 giorni l’INPS verificherà l’ammontare delle risorse a disposizione e, in caso di disponibilità, comunicherà al datore di lavoro (in via telematica) che è stato “prenotato” in suo favore l’importo massimo dell’incentivo per il lavoratore indicato;
  • entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, il datore di lavoro dovrà stipulare il contratto di assunzione o di trasformazione ed entro 14 giorni dovrà comunicare all’INPS, sempre telematicamente, l’avvenuta stipulazione del contratto, con contestuale presentazione dell’istanza di conferma della prenotazione che varrà come domanda definitiva di ammissione al beneficio;
  • infine, ricevuta la domanda, l’INPS effettuerà alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo, il cui esito (positivo o negativo) sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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