Acquisto di cellulari e PC: come applicare il reverse charge

Con l’inversione contabile, il cedente emette una fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art.17 del DPR 633/72, con indicazione obbligatoria del numero di partita IVA dell’acquirente che, in questo caso, si sostituisce al venditore e diventa, così, debitore dell’imposta per suo conto. Chiariamo, anche attraverso esempi pratici, come si applica il reverse charge all’acquisto di telefoni cellulari e PC.

Con lo scopo di ridurre il fenomeno delle c.d. frodi fiscali, già dal 2006 è stata prevista l’applicazione del reverse charge in caso di cessione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione (personal computer e loro componenti e accessori) e in caso di cessione di materiali e prodotti lapidei provenienti direttamente da cave e miniere (art. 17 c.6 DPR 633/72).

Con la Direttiva UE del 22 novembre 2010 l’Italia ha ottenuto l’autorizzazione all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile  limitatamente  a:

  • telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza utilizzo;
  • dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (di cui al codice NC 85423190 e NC 85423110).

Per la cessione di prodotti lapidei permane, pertanto, l’applicazione del regime IVA ordinario.

Successivamente, con la Circolare 59/2010, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il reverse charge può essere applicato esclusivamente nella fase distributiva, effettuata prima delle cessioni al dettaglio che rimangono, quindi, assoggettate all’applicazione dell’IVA nei modi ordinari; inoltre, il reverse charge non è applicabile alle cessioni di beni effettuate dai c.d. contribuenti minimi.

Conseguentemente, l’acquirente, al momento di ricevimento della fattura, dovrà:

  1. integrare la fattura stessa con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta
  2. annotare la fattura nel registro delle fatture emesse entro il mese di riferimento
  3. annotare la fattura nel registro degli acquisti, per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.

Chi non rispetta il meccanismo di applicazione dell’imposta è soggetto alle sanzioni di cui al comma 9-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 che prevede, tra l’altro, l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e  il 200% dell’imposta, con un minimo di Euro 258,00 a carico del cessionario che nell’esercizio di imprese, arti o professioni non assolve l’imposta secondo il metodo dell’inversione contabile. Uguale sanzione è applicata al cedente che erroneamente addebita l’IVA in fattura omettendone il versamento.

Esempio

La società Tizio & Caio snc acquista n. 466 telefoni cellulari in data 5 aprile 2013 dalla società francese Cantal-Duport  per Euro 450.000,00. La società italiana riceve la fattura in data 15 aprile.

Il soggetto francese emette fattura senza l’applicazione dell’IVA. Sarà il soggetto passivo italiano che dovrà ottemperare all’obbligo dell’integrazione dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota in vigore in Italia; egli dovrà inoltre registrare la fattura nel registro Acquisti/Vendite UE.

Fattura

Registro delle fatture emesse:

Fatture emesse

Registro degli acquisti:

Acquisti

Dove:

  • il numero progressivo è quello attribuito dal ricevente, che possono anche coincidere
  • la data di registrazione della fattura è uguale a quella di ricevimento

Il soggetto passivo italiano dovrà ottemperare, successivamente, all’obbligo di presentazione del modello Intra-2bis:

 Modello Intra

In data 15 maggio la società Tizio e Caio snc cede 200 telefonini alla ditta Paolo Rossi, commerciante per Euro  195.708,15.

Poiché sarà l’acquirente, in questo caso, che commercializzerà i beni al dettaglio (trattasi quindi di operazione precedente la vendita al dettaglio), il cedente dovrà emettere fattura senza IVA con l’annotazione “operazione soggetta a inversione contabile art.17 c. 6 DRP 633/72)”.

 Fattura RC

 L’acquirente Paolo Rossi dovrà successivamente integrare la fattura con l’IVA e registrarla sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti, applicando appunto il reverse charge.

Rita Martin – Centro Studi CGN