L’aumento dell’IVA ordinaria non ha comportato riflessi solo sulle operazioni interne: le attività di introduzione di beni e servizi provenienti dall’estero, da parte di un soggetto passivo d’imposta nazionale, infatti, sono soggette a tassazione in Italia, e in quanto tali, potenzialmente assoggettabili alla nuova aliquota IVA. Così, anche per gli scambi in entrata dall’estero, per determinare l’aliquota da applicare nella fase di transizione, bisogna fare riferimento a criteri che definiscono il momento di effettuazione delle suddette operazioni, criteri che, come vedremo, sono diversi rispetto a quelli relativi alle operazioni nazionali. Vediamoli e analizziamone i risvolti nell’applicazione pratica.
INTRODUZIONE DI BENI DALL’ESTERO
Quando si parla di introduzione di beni da uno stato estero si fa riferimento a due fattispecie distinte:
- beni provenienti da Stati membri della Comunità Europea, ovvero: acquisti intracomunitari
- beni provenienti da paesi terzi, ovvero: importazioni
L’individuazione del momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari è disciplinata dall’art. 39 comma 1 del D.L. 331/93, che lo identifica nell’inizio del trasporto o della spedizione dal territorio dello Stato membro di provenienza.
Il successivo comma 2 dell’art. 39 dispone inoltre, in deroga al criterio generale suindicato, che qualora venga emessa fattura anticipata rispetto all’evento, il momento di effettuazione dell’operazione coincida, limitatamente all’importo fatturato, con la data di emissione della fattura.
Nessuna rilevanza invece, a differenza della normativa nazionale, viene data ai pagamenti anticipati senza emissione della relativa fattura: pertanto, in presenza di acconti versati ma non fatturati, l’operazione si considera comunque effettuata alla data di partenza del bene, secondo il criterio generale.
Dal punto di vista operativo, quindi, per gli acquisti intracomunitari di beni si avrà che:
la nuova aliquota del 22% dovrà essere applicata:
- ai beni in partenza dallo Stato membro a partire dal 1 ottobre 2013, se non già fatturati precedentemente;
la “vecchia” aliquota del 21%, invece, continuerà ad essere applicata:
- ai beni in partenza dallo Stato membro fino al 30 settembre 2013, anche se fatturati dopo il primo ottobre 2013;
- alle note di variazione, in aumento o diminuzione, che saranno emesse, anche dopo il primo ottobre 2013, in relazione a spedizioni avvenute fino al 30 settembre 2013.
Giova infine ricordare che, anche per gli acquisti intracomunitari valgono, in materia di operazioni con effetti traslativi successivi al momento della consegna (conto visione, conto deposito, riserva di gradimento), le regole degli scambi nazionali. Per questo tipo di operazioni, quindi, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la data accettazione dei beni e comunque mai oltre il decorso di un anno dalla consegna.
Per quanto riguarda le importazioni, invece, il momento di effettuazione dell’operazione viene identificato dall’accettazione della dichiarazione in dogana.
Quindi, nel caso di acquisti extra cee, la data di emissione della fattura del soggetto estero o la data di partenza della merce non assumono alcun rilievo.
L’aliquota IVA del 22% verrà applicata sulle bolle doganali relative ad operazioni per le quali la dichiarazione doganale risulti accettata a partire dal 1 ottobre 2013.
PRESTAZIONE DI SERVIZI DALL’ESTERO
Per le prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7 ter del DPR 633/72, rese da soggetti passivi esteri nei confronti di soggetti passivi nazionali, non è necessario individuare il paese di origine del prestatore: sia esso comunitario o meno, la disciplina che ne determina il momento di effettuazione è la stessa: l’art. 6, comma 6 del DPR 633/72.
Il citato articolo stabilisce che:
- le prestazioni si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate;
- le prestazioni continuative si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi;
- le prestazioni continuative di durata ultra annuale si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare.
Nel medesimo articolo viene inoltre precisato che, qualora anteriormente al verificarsi degli eventi di cui sopra venga effettuato il pagamento parziale o totale del corrispettivo, il momento di effettuazione dell’operazione coincide, limitatamente all’importo pagato, con la data di pagamento del corrispettivo.
In ordine all’individuazione del momento di ultimazione della prestazione, va detto che, in alcuni casi, lo stesso potrebbe risultare poco agevole da determinare, in quanto non sempre oggettivamente verificabile.
Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia Entrate con una circolare, la 16/E del 21/05/2013, nella quale, al paragrafo 2.3, cita “a fronte della ricezione della fattura da parte del prestatore comunitario non residente, il committente nazionale di prestazioni «generiche» ex articolo 7 ter dovrà assolvere l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile” e inoltre “anche nell’ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto extracomunitario si deve, comunque, ritenere che la ricezione di un qualunque documento da quest’ultimo emesso, volto a certificare l’operazione resa, sia indice dell’ultimazione dell’operazione o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione dell’autofattura da parte del committente”.
Il tutto a legittimare che anche l’emissione della fattura può essere assunto quale indice dell’ultimazione della prestazione.
Nella pratica, quindi, il committente nazionale che riceva prestazioni generiche da un soggetto passivo estero dovrà:
applicare la nuova aliquota del 22%:
- alle prestazioni ultimate a partire dal 1 ottobre 2013, se non già pagate precedentemente;
applicare la “vecchia” aliquota del 21%:
- alle prestazioni ultimate fino al 30 settembre 2013, anche se pagate dopo il primo ottobre 2013;
- alle prestazioni pagate fino al 30 settembre 2013, anche se ultimate dopo il primo ottobre 2013;
- alle note di variazione, in aumento o diminuzione, che saranno emesse, anche dopo il primo ottobre 2013, in relazione a prestazioni ultimate fino al 30 settembre 2013.
Maria Luisa Zecchetto – Centro Studi CGN