Il 30 settembre 2013 era il termine ultimo per presentare le pratiche di aggiornamento della posizione REA o di iscrizione nella sezione speciale per agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e spedizionieri. Quali sono le conseguenze e le sanzioni per chi non ha adempiuto all’obbligo? È possibile presentare la pratica in ritardo? A queste domande risponde la Circolare 3662 del Ministero dello Sviluppo Economico, che pone fine all’incertezza che regnava fra le Camere di Commercio, allineandole verso una posizione comune.
La Circolare prende in esame le casistiche che riguardano:
- le imprese individuali e le società che erano in attività alla data del 12 maggio 2012 e non hanno eseguito l’aggiornamento della posizione RI/REA entro il 30 settembre 2013
- le persone fisiche iscritte al ruolo dei mediatori o a quello degli agenti e rappresentanti di commercio inattive alla data del 12 maggio 2012 e che non si sono iscritte nella sezione speciale REA.
Vediamo quindi quali sono le conseguenze e le sanzioni previste nelle singole fattispecie.
Caso a: imprese individuali e società che erano in attività alla data del 12 maggio 2012 e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione al registro delle imprese/rea
Il Ministero considera tali imprese inadempienti ad un onere dettato dalla legge e volto alla tutela di uno specifico interesse pubblico. Pertanto, alla luce di tali motivazioni, il Conservatore della Camera di Commercio è tenuto ad avviare nei loro confronti un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività per accertata carenza dei requisiti.
Alle medesime imprese verrà assegnato un congruo termine per conformarsi (di almeno 30 giorni) e aggiornare tramite Comunicazione Unica la propria posizione nel registro.
In caso di conformazione, la pratica verrà accettata e l’impresa sarà soggetta al pagamento della sanzione REA “sia per la tardività della denuncia che per l’iscrizione nel REA dei dati abilitativi e di quelli relativi al preposto”.
La “sanzione REA” è dovuta per ciascun legale rappresentante:
- nella misura di € 10,00, se la pratica telematica viene inviata entro il 30 ottobre 2013
- di € 51,33 per ogni legale rappresentante, se la pratica è successiva al 30 ottobre 2013.
Oltre la sanzione, sono ovviamente dovuti i diritti di segreteria previsti per il tipo di pratica.
Quali sono le conseguenze per le imprese che – spontaneamente – decidono di inviare la pratica in ritardo, prima che sia avviato il procedimento di inibizione? Le pratiche verranno comunque accettate, ma le medesime imprese saranno soggette anche in questo caso al pagamento della “sanzione REA” sopra riportata.
Alle imprese invece che hanno ricevuto la notifica dal Conservatore e non si adeguano entro il termine stabilito (di almeno 30 giorni), sarà fatto divieto di prosecuzione dell’attività; divieto che, se disatteso, comporterà l’applicazione della sanzione per esercizio abusivo dell’attività prevista dalla specifica normativa di settore (legge n. 39/1989, legge n. 204/1985, ecc.).
Va notato che la disciplina appena esaminata non si applica per quelle imprese che, sebbene formalmente attive alla data del 12 maggio 2012, ora versino in stato di liquidazione, o di fallimento o liquidazione coatta, sempreché non sia stata autorizzata la prosecuzione dell’attività.
Caso b: persone fisiche iscritte, che risultavano inattive alla data del 12 maggio 2012 e che non si sono iscritte nell’apposita sezione del rea
Entro il 30 settembre, le persone fisiche iscritte al 12/05/2012 nel soppresso ruolo dei mediatori e degli agenti e rappresentante di commercio – ma inattive – avrebbero potuto iscriversi nella sezione speciale del REA per mantenere l’iscrizione. Questa seconda casistica, fa notare il Ministero, “rientra unicamente nella mancata cura di un interesse specificatamente privato e determina, di conseguenza, solamente la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposta sezione REA”.
Per tali soggetti, se da un lato non è prevista alcuna sanzione, dall’altro non è possibile porre rimedio inviando la pratica in ritardo. Tuttavia, nei quattro anni successivi alla data del 12 maggio 2012 (se si tratta di ex mediatori), o nei cinque anni successivi (se si tratta di ex agenti e rappresentanti), essi potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale per un futuro avvio dell’attività.
Alberto Facca – Centro Studi CGN