L’obbligo di emissione della fattura e del conseguente versamento dell’IVA all’Erario, in alcuni casi, si trasferisce dal cedente al cessionario/committente soggetto passivo IVA. Tale disposizione è denominata “reverse charge” o “inversione contabile” ed è disciplinata dall’art.17 del DRP 633/72. Chiariamo meglio in cosa consiste, a chi compete, come e quando si applica.
Chi è il debitore dell’imposta
Nel caso di cessione di beni o prestazione di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti, l’applicazione dell’imposta compete al cessionario/committente, a prescindere dalla nomina o meno in Italia di un rappresentante fiscale o dalla diretta identificazione del soggetto stesso in Italia.
L’applicazione del reverse charge riguarda anche alcune particolari operazioni interne tra soggetti residenti:
- cessioni di oro industriale, di materiale d’oro o di prodotti semilavorati con purezza non inferiore a 325 millesimi;
- prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori ad imprese che svolgono attività di ristrutturazione o di costruzione;
- cessione di fabbricati o di porzione di fabbricati;
- cessione di telefoni cellulari;
- cessioni di PC e dei loro componenti e accessori;
- cessioni di materiali lapidei che provengono direttamente da cave e miniere.
In cosa consiste
Il reverse charge consiste nell’inversione dell’obbligo di applicazione dell’IVA la cui soggettività passiva è attribuita al cessionario/committente soggetto IVA, in deroga ai principi generali.
Pertanto, il cedente/prestatore, ancorché soggetto IVA, non addebita l’IVA in fattura, emettendo il documento con l’indicazione della normativa di riferimento – art.17 DRR 633/72; la stessa andrà integrata dal cessionario/committente che diventerà debitore dell’imposta e che dovrà annotare la fattura sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle fatture emesse.
In questo modo l’operazione risulterà neutra ai fini della liquidazione IVA.
Se la cessione del bene o la prestazione del servizio è effettuata da un soggetto extraUE, il cessionario/committente applicherà il reverse charge con l’emissione di un’autofattura.
Come applicare il reverse charge nel caso di servizi resi da soggetti UE
Nel caso di prestazione di servizi resi da soggetti IVA UE a soggetti IVA italiani (artt.7-ter, 7-quater e 7-quinquies o altri acquisti di beni) al ricevimento della fattura è necessario integrare e numerare il documento estero con un’annotazione riportante in Euro l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale.
Se si tratta di una prestazione non imponibile o esente, nell’annotazione andrà riportato il titolo di non imponibilità o di esenzione.
Il periodo di applicazione
Dal 1 gennaio 2013, è possibile emettere la fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, per le seguenti operazioni, che in precedenza erano soggette a fatturazione immediata:
- prestazioni generiche (non soggette art. 7-ter D.P.R. 633/1972) rese ad operatori di altri paesi UE o ExtraUE;
- cessioni di beni intracomunitarie;
- emissione di autofattura per le prestazioni di servizi generiche (art.7-ter) ricevute da operatori economici ExtraUE.
Sempre da 1 gennaio 2013 le cessioni e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione all’acquirente o terzi per suo conto, a partire dal territorio dello Stato di provenienza. Se anteriormente viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura. Non è più previsto alcun effetto IVA in caso di pagamento anticipato.
Secondo quanto stabilito dall’art. 39 c. 3, le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore a un mese si considerano effettuati al termine di ciascun mese.
In caso di prestazione di servizi, se il cessionario/committente soggetto IVA italiano non riceve la fattura entro il secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione, egli deve emettere autofattura entro il 15 del mese ancora successivo (terzo mese successivo all’effettuazione), registrandola entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Se invece è ricevuta una fattura con un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario/committente è obbligato all’emissione di autofattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria, registrandola sempre entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Rita Martin – Centro Studi CGN