Zone Franche Urbane: agevolazioni per micro e piccole imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 32024 del 30/09/2013, ha fornito chiarimenti sulle modalità di funzionamento delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e dei Comuni della provincia sarda di Carbonia Iglesias. Riepiloghiamo le ultime indicazioni su tipologia, condizioni, limiti, durata e modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dall’art.37 del DL 179/2012 in favore di tali imprese.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione che siano:

  • già costituite e regolarmente iscritte nel Registro Imprese al momento della presentazione dell’istanza;
  • nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  • non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Per ciò che riguarda i limiti dimensionali, si fa una distinzione tra “microimprese” e “piccole imprese”. Le prime sono quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato (oppure un totale di bilancio annuo) inferiore ai 2 milioni di euro. Le “piccole imprese” sono invece quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo (oppure un totale di bilancio annuo) non superiore a 10 milioni di euro.

La Circolare specifica che possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali, purché svolgano la propria  attività in forma d’impresa e siano iscritti al Registro Imprese. Il riferimento é evidentemente alle Società tra Professionisti (STP).

Tali imprese dovranno svolgere le proprie attività all’interno della ZFU e dovranno dimostrare di possedere, alla data di presentazione dell’stanza, un locale destinato all’attività ubicato all’interno della predetta Zona Franca Urbana.

Le agevolazioni consistono in:

1) esenzione dalle imposte sui redditi: il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività d’impresa all’interno del territorio della ZFU é esente dalle imposte sui redditi a partire dall’esercizio di accoglimento dell’istanza di agevolazione e fino a concorrenza di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta, nella misura del 100% per i primi cinque periodi d’imposta, nei limiti del 60% per i periodi d’imposta dal sesto al decimo, del 40% per undicesimo e dodicesimo, del 20% per i periodi d’imposta tredicesimo e quattordicesimo.

2) esenzione dall’IRAP: per cinque anni di imposta da quello di presentazione dell’istanza di agevolazione è esentato un valore della produzione fino a 300mila euro dall’imposta regionale sulle attività produttive;

3) esenzione dall’IMU: per quattro anni a partire da quello di presentazione dell’istanza di agevolazione non si paga IMU sugli immobili situati nel territorio della ZFU, purché posseduti e utilizzati dall’impresa o dal professionista.

4) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni di lavoro dipendente: l’agevolazione é prevista nel caso in cui si assumano dipendenti con contratti a tempo indeterminato o a termine superiori a 12 mesi e a condizione che almeno il 30% dei dipendenti risieda nella ZFU. L’esenzione é prevista nella misura del 100% per i primi cinque anni, del 60% dal sesto al decimo anno, del 40% per undicesimo e dodicesimo, del 20% per il tredicesimo e quattordicesimo anno.

L’importo dell’agevolazione é calcolato sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese richiedenti (modalità proporzionale) e si potrà utilizzare mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi nel modello F24, da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

I termini per la presentazione delle domande di agevolazione saranno chiariti con Bandi che saranno emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico nei prossimi mesi.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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