L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web le FAQ con alcuni chiarimenti sull’invio della comunicazione polivalente in risposta a diversi quesiti ricevuti. Facciamo una sintesi.
Riguardo alle operazioni black list, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le operazioni che siano già confluite nella comunicazione mensile o trimestrale (quadro BL del nuovo modello polivalente) restano escluse dalla comunicazione annuale relativa alle operazioni rilevanti IVA. Le operazioni con paesi black list di importo uguale o inferiore a 500 euro non comunicate ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del D.L. 40/2010, non devono essere inserite negli altri ordinari quadri del modello di comunicazione polivalente.
In riferimento al quadro BL la compilazione della caselle “operazioni con soggetti non residenti” va compilata in presenza di operazioni attive e la casella “acquisti di servizi da non residenti” va compilata in presenza di operazioni passive.
La casella autofattura nel quadro FE deve essere barrata per segnalare le autofatture emesse ai sensi dell’articolo 17 comma 2 del DPR 633/72 e cioè per acquisti da soggetti non residenti.
La casella autofattura nel quadro FR deve invece essere barrata per segnalare acquisti da non residenti se mancano elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente, ma anche per le ipotesi di documentazione mancante o illeggibile.
Chiarito anche il comportamento da tenere in caso di reverse charge. Viene confermato che la casella “reverse charge” deve essere barrata anche nel caso di cessione di cellulari o microprocessori ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettera c, del DPR 633/72. Sono invece escluse dalla comunicazione, le operazioni che hanno già costituito autonomo oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del DPR 605/73 e quindi anche quelle riguardanti le cessioni di immobili.
Per la compilazione del quadro SE le FAQ chiariscono che in tale quadro vanno riportate tutte le operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extra comunitari, purché rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni o operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.
In merito all’indicazione delle operazioni attive, viene confermato che nel quadro FN vanno indicate le sole operazioni attive effettuate con soggetti non residenti, ad esclusione delle esportazioni e delle operazioni da indicare negli elenchi Intrastat. Vanno ivi incluse anche le operazioni non documentate da fattura realizzate in Italia con soggetti non residenti sia Ue che Extra UE.
In riferimento alle operazioni prive di corrispettivo viene confermato che costituiscono oggetto di comunicazione le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell’articolo 13 del DPR 633/72, nonché la destinazione di beni a finalità estranee all’impresa.
Come peraltro precisato nelle istruzioni, anche le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività propria dell’impresa da parte dell’impresa cedente sono da comunicare con l’indicazione della partita Iva del cedente.
Riguardo le fatture emesse indicate nei corrispettivi, viene chiarito che, a prescindere dalla registrazione nel registro dei corrispettivi, per gli anni 2012 e 2013, la comunicazione deve obbligatoriamente essere effettuata per le fatture emesse dagli operatori Iva che svolgono attività di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR 633/72, se di importo pari o superiore a 3.600 euro lordi. Rimane ferma comunque la facoltà di comunicare anche la fatture di importo inferiore.
Ma la notizia che balza subito all’occhio e che forse si aspettavano tutti, è la non applicazione di sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Allo stesso modo, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le comunicazioni inviate nei termini ordinari (12 novembre e 21 novembre), sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro la data del 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.
In tanti, tra gli addetti ai lavori, si erano chiesti se il modello di comunicazione polivalente andasse firmato dal momento che il modulo non prevede la possibilità di firma, né da parte del contribuente, né da parte dell’intermediario delegato. A tal proposito, l’Agenzia chiarisce anche questo aspetto.
Il modello polivalente non è un modello di dichiarazione bensì un modello di comunicazione. Pertanto, in considerazione di ciò, non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili.
Fermo restando l’obbligo da parte degli intermediari di consegnare ai loro clienti l’impegno alla presentazione telematica ed entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione l’originale del frontespizio e il riepilogo della comunicazione i cui dati sono contenuti nella ricevuta, la comunicazione polivalente potrà essere conservata su supporto informatico, entro i termini previsti dall’articolo 43 del DPR n. 600/73 ed esibita in caso di richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN