Come compilare lo spesometro per gli enti di cui alla Legge 398/91

In questi giorni commercialisti e consulenti sono alle prese con la compilazione dei modelli di comunicazione polivalente (spesometro 2012). Dubbi e perplessità però non mancano mai. Specialmente quando si tratta di compilare il modello per gli enti e le associazioni che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/91. Vediamo perché.

Questo regime consente agli enti e alle associazioni che vi aderiscono di determinare in maniera forfettaria l’imposta sul valore aggiunto da versare, sulla base dell’Iva indicata nelle fatture emesse (si versa solo il 50% dell’Iva indicata nelle fatture eccezion fatta per le operazioni di sponsorizzazione per le quali la detrazione è limitata al 10% e le cessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica per le quali la detrazione si riduce al 33,33%).

Per gli enti e le associazioni che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/91 il nostro legislatore ha previsto l’esonero dagli obblighi di registrazione contabile. Tali enti sono solamente tenuti alla numerazione e alla conservazione della fatture passive e degli altri documenti contabili.

L’obbligo di registrazione riguarda solo i corrispettivi e le fatture emesse, che devono essere annotati su un apposito prospetto riepilogativo (registro Iva dei minori di cui al D.M. 11 febbraio 1997).

Entro la scadenza del 21 novembre 2013, però, anche per questi enti e associazioni che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/91 scadrà l’obbligo di compilazione e invio dei dati relativi allo spesometro.

La recente versione della norma prescrive infatti che a partire dal 1° gennaio 2012 la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva è stata prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 euro per le operazioni per le quali non c’e’ obbligo di emissione della fattura.

Ecco allora che per questi soggetti si pone il problema di come ricavare i dati delle fatture di acquisto che devono essere incluse nella comunicazione polivalente.

I più accorti e attenti di voi probabilmente immaginano già la soluzione al problema. Dal momento che questi enti hanno solamente l’obbligo di numerare e conservare i documenti passivi e le fatture di acquisto, avranno a disposizione due possibili soluzioni:

1) procedere compilando manualmente le singole righe del modello di Comunicazione Polivalente senza effettuare la registrazione dei documenti nel registro degli acquisti e quindi senza nessuna importazione contabile dei dati (soluzione pratica in presenza di poche fatture da comunicare);

oppure

2) procedere effettuando prima la registrazione delle fatture di acquisto (nonostante la mancanza dell’obbligo) e poi importando i dati dal software di contabilità all’applicativo gestionale per la compilazione della comunicazione. Di fatto peró in questo modo viene meno una delle agevolazioni previste dalla Legge 398/91 per gli enti e le associazioni che aderiscono al regime.

In generale, la problematica riguarda tutti i contribuenti esonerati dagli obblighi di registrazione contabile come ad esempio i soggetti che nel 2012 si trovavano nel regime degli ex-minimi.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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