Commercio elettronico indiretto: istruzioni per l’uso

Nell’ambito dell’ e-commerce, si ha commercio elettronico indiretto quando la fase preliminare di ordine ed anche il pagamento vengono effettuati on-line, ma il bene viene poi spedito fisicamente al domicilio o alla sede dell’acquirente. Si tratta della vendita di beni tradizionali (come vino, libri, computers, ecc.) che ha delle analogie con la vendita per corrispondenza e che si avvantaggia della forma elettronica per espandere i propri canali e le proprie vendite. Ecco una breve guida sulla disciplina e gli adempimenti IVA.

 

Per quanto riguarda la disciplina e gli adempimenti IVA, si deve distinguere tra:

  1. cessioni effettuate in Italia
  2. cessioni intracomunitarie
  3. acquisti intracomunitari
  4. esportazioni/importazioni.

Le cessioni in Italia sono trattate secondo le regole ordinarie. Le operazioni sono quindi imponibili ai fini IVA e non devono essere certificate dall’emissione o di ricevuta fiscale/scontrino;  solo su richiesta dell’acquirente, la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione. Vi è inoltre l’obbligo di annotazione giornaliera nel registro dei corrispettivi.

In ambito comunitario, la forma indiretta del commercio elettronico è la più semplice, in quanto, poiché il bene è materialmente consegnato all’acquirente, è  facilmente individuabile il luogo in cui è resa l’operazione.

Qualora i beni siano spediti o trasportati dal cedente o per suo conto in altro Stato UE, ovvero il cessionario sia un soggetto privato ovvero tali vendite non siano superiori a Euro 100.000,00 annui o comunque entro il minor ammontare previsto secondo le soglie fissate dai singoli Stati membri, le cessioni sono assoggettate ad IVA in Italia, in base all’art. 41 c. 1 lett. b) del D.L. 331/1993.

Per quanto riguarda invece gli acquisti intracomunitari, valgono le medesime regole previste per gli “ordinari” acquisti intracomunitari o per le importazioni; in quest’ultimo caso, oltre all’IVA sono dovuti i dazi doganali e le spese di trasporto/spedizione allo Stato UE.

Rimangono esclusi dall’applicazione di qualsiasi imposta le vendite/acquisti di valore inferiore a Euro 22,00.

Le esportazioni sono operazioni non imponibili in base all’art.8 del DPR 633/72, sempre che sia provata la fuoriuscita del bene dal territorio europeo. Ciò può risultare dall’apposito documento doganale, ovvero dall’apposita vidimazione apposta nella fattura o nel documento di trasporto dall’Ufficio Doganale.

Per quanto riguarda invece le importazioni relative ad acquisti effettuati con e-commerce indiretto, valgono le medesime regole stabilite per gli acquisti intracomunitari.

La vendita di fiori via internet costituisce l’unico caso particolare. Al riguardo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 133/2004, ne ha precisato il trattamento ai fini IVA.

Se la cessione e la consegna, intesa come prestazione accessoria, vengono effettuate in Italia, le operazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato e viene applicata l’aliquota del 10%.

Se la cessione e la consegna vengono effettuate all’estero, sia UE o extraUE, l’importo corrispondente è assoggettato a IVA nello Stato di consegna.

Altro trattamento, invece, subisce la prestazione di intermediazione svolta dal soggetto gestore del sito internet. Tale prestazione, infatti, segue le seguenti regole:

  • è assoggettata a IVA se il committente è soggetto IVA nazionale, ancorché residente fuori dal territorio dello Stato italiano
  • è assoggettata a IVA 10% se la consegna è effettuata in Italia
  • non è assoggettata a IVA se il committente è soggetto passivo IVA identificato in altro Stato UE, anche se la consegna avviene in Italia
  • è escluso dall’applicazione dell’IVA se la consegna avviene fuori dallo Stato italiano, UE o extraUE.

Rita Martin – Centro Studi CGN