In analogia a quanto previsto per l’IVA, il visto di conformità sarà necessario anche per compensare i crediti legati alle imposte sui redditi e IRAP. È la novità prevista dall’art. 17 del decreto di stabilità per il 2014 in corso di approvazione in Parlamento, che preannuncia una serie di complicazioni (se la norma dovesse venire approvata così com’è) di non poco conto.
La norma dispone che “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013”, i contribuenti che utilizzano in compensazione i seguenti crediti relativi:
- alle imposte sui redditi
- alle addizionali imposte sui redditi
- alle ritenute alla fonte operate dal sostituto
- alle imposte sostitutive
- all’IRAP
per importi superiori a 15.000 euro, hanno l’obbligo di richiedere il visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono quelli indicati all’art. 1, comma 4, DPR 322/1998:
- dottori commercialisti ed esperti contabili
- consulenti del lavoro
- responsabili dei CAF
- iscritti nei ruoli della CCIAA al 30 settembre 1993 con apposita laurea.
In alternativa, limitatamente alle società di capitali per le quali viene esercitato il controllo contabile, il visto di conformità è apposto dal soggetto che sottoscrive la relazione di revisione.
Va evidenziato, a differenza di quanto avviene per l’IVA, che lo schema dentro il quale muoversi per operare le compensazioni dei crediti tributari diversi dall’IVA sarà il seguente:
- fino a 15.000 euro, i contribuenti potranno operare liberamente le compensazioni
- oltre i 15.000 euro, sarà necessario presentare la dichiarazione da cui emerge il credito unitamente al visto di conformità.
Dal momento che le dichiarazioni dei redditi vengono presentate dal 1° maggio al 30 settembre, considerato che il più delle volte, anche per la mancanza delle procedure di controllo e per la necessità di chiarimenti, gli invii vengono effettuati solo nelle ultime settimane, è plausibile che le compensazioni oltre i 15.000 euro verranno ritardate. Ciò spiega i motivi per cui la disciplina della compensazione per i crediti scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP non è sovrapponibile alla disciplina prevista per le compensazioni dei crediti IVA. Infatti, in quest’ultimo caso, la dichiarazione può essere presentata a partire dal 1° febbraio e si spiega l’abbassamento del limite per le compensazioni che risulta essere pari a 5.000 euro (senza presentazione della dichiarazione), 15.000 euro (previa presentazione della dichiarazione), oltre i 15.000 euro (dichiarazione con apposizione del visto di conformità).
L’applicazione della norma in esame scatterà già in sede di UNICO/2014.
Va precisato che non occorre alcun visto di conformità per quanto concerne:
- la compensazione c.d. in verticale (per esempio credito IRES con un debito IRES)
- la richiesta di rimborso.
Il visto di conformità consiste in un’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie e si concretizza in un’attestazione (tramite l’indicazione del codice fiscale del professionista direttamente in dichiarazione) circa la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e ai documenti di riferimento.
La circolare n. 134 del 17/6/1999 del Ministero delle Finanze (in tema di visto di conformità), richiamata dalla nota n. 57/E/2009, ha chiarito che tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della corrispondenza, in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei dati riguardanti i compensi e le somme corrisposte in qualità di sostituto d’imposta.
In ragione delle sanzioni previste (da 258 a 2582 euro) in caso di apposizione infedele del visto di conformità, tenuto conto che in materia di compensazione IVA sono state fornite numerose indicazioni operative (cfr. circolare n. 57/E/2009, check-list del CNDEC), saranno necessarie ulteriori indicazioni sulla scorta del fatto che l’apposizione del visto di conformità nell’ambito delle imposte dirette si presenta come un incarico ben più impegnativo rispetto al comparto IVA.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN