Storico o previsionale? L’appuntamento di novembre si presenta con alcune novità fiscali che implicano un complesso ricalcolo per determinare in maniera virtuale le imposte dovute per l’esercizio precedente (preso come parametro di riferimento per l’acconto 2013), a cui poi si aggiunge l’aumento della misura dell’acconto. Mentre tutto si modifica, in caso di errore le sanzioni restano ferme al 30% dell’importo dovuto e non pagato. Ecco quindi come rispettare gli adempimenti e non incorrere in sanzioni.
I metodi di calcolo per la determinazione dell’acconto di novembre sono i seguenti:
- metodo storico: consiste nel determinare la parte dovuta in sede di acconto in ragione delle imposte dovute per l’anno precedente. Il metodo è reso complicato per via dell’aumento della misura dell’acconto (dal 99% al 100% per le persone fisiche – dal 100% al 101% per i soggetti IRES), nonché per i casi in cui è necessario procedere a rideterminare il debito complessivo per l’introduzione di novità fiscali (deduzione dei costi dell’auto e rivalutazione dei redditi da terreni);
- metodo previsionale: consiste nel determinare l’acconto stimando un minor reddito per l’anno in corso, prevedendo un minor carico fiscale, e procedendo di conseguenza a determinare l’acconto in ragione del minor carico fiscale previsto.
Quando si determina l’acconto con il metodo previsionale, il contribuente deve prestare maggiore attenzione, in quanto un versamento insufficiente delle imposte darà luogo ad una sanzione del 30%, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento (sprint, breve o lungo), beneficiando delle sanzioni ridotte. Il metodo previsionale è particolarmente indicato quando il contribuente prevede una contrazione del reddito e vorrebbe evitare di determinare l’acconto in misura superiore a quanto effettivamente sarà il carico fiscale.
Per esempio: un contribuente (persona fisica) ha indicato in UNICO 2013, rigo RN 33, l’importo di euro 35.000. Il primo acconto è stato pari a euro 13.860 (35.000 x 0,99 x 0,40) che risulta versato nel mese di giugno. Il contribuente, per via della pessima congiuntura economica, ha subìto nel corso dell’anno una contrazione del volume dei ricavi che darà origine ad un minor reddito, che da apposite simulazioni si tradurrà in debito fiscale pari a euro 20.000.
Applicando il metodo previsionale, considerando la misura dell’acconto pari al 100% anziché 99% (Art. 11, comma 18, D.L. 76/2013), il contribuente dovrà versare entro il 2 dicembre la somma pari a euro 6.140 (20.000 – 13.860).
Con il metodo storico avremmo, invece, un secondo acconto pari a euro 21.140 (35.000 – 13.860), considerando la maggiore misura dell’acconto (dal 99% al 100%) e presumendo che non via siano ricalcoli particolari da dover effettuare.
È il caso di evidenziare che il metodo previsionale, che consente di determinare le imposte in ragione del minor reddito che si prevede di applicare, produce i suoi effetti anche sui contributi INPS (artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata), consentendo al contribuente di calcolare i contributi dovuti in base al minor reddito previsto.
Nella determinazione dell’acconto di novembre, due sono le novità fiscali che producono effetti già nel corso del 2013: la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari e il taglio della deducibilità delle auto. Il contribuente dovrebbe ricalcolare le imposte virtuali che avrebbe pagato per l’anno 2012 applicando le novità fiscali e, in relazione al risultato ottenuto, calcolare la misura dell’acconto.
Con riferimento alle spese inerenti alle autovetture, l’art. 164 del TUIR in vigore per l’anno 2013 prevede:
- per imprese e professionisti, la deducibilità dei costi limitatamente al 20% (rispetto al 40% previsto in precedenza) del loro ammontare, rispetto alle autovetture non assegnate ai dipendenti;
- gli autoveicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo per oltre la metà del periodo d’imposta scontano una deducibilità del 70% rispetto al 90% previsto per l’anno 2012;
- resta ferma la deducibilità all’80% per agenti e rappresentanti e la deducibilità integrale prevista per i beni utilizzati in modo esclusivamente strumentale (noleggiatori, scuole guida).
Per i terreni agricoli la legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 512, L. n. 228/2012) prevede una rivalutazione dei redditi dominicali e agrari pari al 15%, da calcolare sull’importo già rivalutato dell’80% (redditi dominicale) e del 70% (reddito agrario). Tale rivalutazione è ridotta al 5% per gli operatori professionali coltivatori diretti e imprenditori IAP.
Va ricordato che, nell’anno 2012, l’IMU ha sostituito l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi dominicali derivante da terreni non affittati. Nel 2013 l’IMU non è stata versata per i terreni agricoli relativamente al primo semestre (D.L. 102/2013), mentre si è in attesa di conoscere l’esito del confronto parlamentare per l’esclusione nel secondo semestre.
In sede di acconto delle imposte sui redditi, i contribuenti dovranno considerare il reddito dominicale per il mancato effetto sostituivo dell’IMU sull’IRPEF (di sicuro per il primo semestre, in attesa di esito per il secondo).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN