La Legge di Stabilità per il 2014, in discussione in Parlamento, blocca l’aumento dell’IVA dal 4% al 10% per le cooperative sociali, che sarebbe dovuto scattare a partire dal 1° gennaio 2014, e ripristina le vecchie regole in vigore prima dell’approvazione della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013). Ecco una panoramica delle nuove misure in corso di approvazione.
La novità in commento è contenuta nell’articolo 6, comma 23, del disegno di legge Stabilità 2014, che prevede l’abolizione dei commi 488 e 489 della precedente Legge di Stabilità e sancisce che “in vista delle riforme dei regimi IVA speciali dell’Unione Europea previsti dalla Direttiva 112/2006/UE il n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 Novembre 1991, n. 381”.
Con un linguaggio estremamente tecnico, la riportata proposta di Legge, qualora permanga nel lungo e complesso iter di approvazione, dispone, con riferimento esclusivo alle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991, l’applicazione dell’IVA nella misura del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità ovunque rese in favore di anziani, inabili ed altre persone svantaggiate, rese da tali soggetti sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni. Per le medesime prestazioni, invece, i soggetti diversi dalle cooperative sociali, non qualificati ONLUS, dovranno applicare l’aliquota ordinaria.
Va segnalato poi che la conseguenza dell’abrogazione dell’art. 1, comma 489, della L. n. 228/2012, è il ripristino del comma 331 della Legge n. 296/2006, il quale prevede l’opzione per le cooperative sociali di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 8, D.Lgs. 460/1997. In altri termini, viene ripristinata la possibilità, per le cooperative sociali, ONLUS di diritto, di optare, secondo un criterio di convenienza, tra il regime di esenzione (ex art. 10, DPR 633/1972) e quello relativo all’imponibilità IVA al 4%.
Tuttavia, si tratta di una norma di relativo interesse in quanto, per via della perdita del diritto di detrazione a fronte delle operazioni esenti da IVA, le cooperative sociali prediligono il regime di imponibilità IVA che consente la detrazione IVA sugli acquisti, in ragione del fatto che gli acquisti scontano il più delle volte un’aliquota superiore del 4%.
Le nuove misure in corso di approvazione ridisegnano le aliquote IVA applicabili alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali. In base alla citata disposizione, dal 1° Gennaio 2014:
- alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991, sia direttamente agli utenti che in base a convenzioni, si applicherà l’aliquota IVA del 4%;
- alle cooperative sociali, per le prestazioni previste in alcuni punti dell’articolo 10 D.P.R. 633/1972, potrà applicarsi l’opzione per l’esenzione da IVA;
- le cooperative diverse da quelle sociali (per esempio le cooperative di produzione lavoro non costituite ai sensi della L. n. 381/1991), per le prestazioni dirette o su convenzioni stipulate dal 1° gennaio 2014, applicheranno l’aliquota IVA del 22%.
Resta confermato quanto precisato nella circolare 12/E/2013 secondo cui tutte le cooperative continuano ad applicare l’aliquota ridotta del 4% per le prestazioni risultanti da convenzioni o contratti di appalto in corso al 1° gennaio 2013. Inoltre, la mancata proposta di abrogazione del comma 490 della Legge di Stabilità 2013, che sanciva la decorrenza delle modifiche introdotte dalla medesima disposizione, comporta che una cooperativa ordinaria potrà ancora applicare l’IVA al 4% se il rapporto risulta da una convenzione stipulata entro il 31 dicembre 2013. Ai rinnovi, espressi o taciti, nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013 si applicherà il nuovo regime.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN