Nuove sanzioni "attenuate" per il diritto annuale

In tema di errati versamenti da parte dei contribuenti, con la Nota n.172574 del 22.10.2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che i criteri per l’applicazione delle sanzioni tributarie, previsti dalla Circolare n.27/2013 dell’Agenzia delle Entrate, sono applicabili anche al Diritto Annuale della Camera di Commercio. Vediamo in dettaglio quali sono le conseguenze delle indicazioni fornite dal Ministero.

Nello specifico, il riferimento è ai seguenti casi:

  1. Insufficiente versamento del diritto annuale e della maggiorazione nel “termine lungo”;
  2. Ravvedimento operoso con versamenti carenti.

Per quanto concerne il caso di insufficiente versamento del diritto annuale e della maggiorazione dello 0,40%, secondo il precedente orientamento, era netta la distinzione tra “termine ordinario” del 16 giugno e “termine lungo” del 16 luglio. In caso di versamenti eseguiti in misura parziale entro il termine del 16 giugno, la sanzione veniva commisurata alla parte del tributo non versato, mentre in caso di versamento avvenuto oltre la data del termine ordinario, la sanzione veniva calcolata sull’intero importo dovuto.  Sulla base delle nuove indicazioni dettate dalla Nota del Ministero, il versamento entro la scadenza lunga del 16 luglio “è assimilabile all’omesso versamento parziale e non al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione deve essere rapportata alla frazione dell’importo non versato”. Pertanto, se è dovuto un diritto annuale maggiore rispetto a quello versato nel termine lungo, non è da considerarsi tardivo ma semplicemente insufficiente. La sanzione dovrà di conseguenza essere versata sulla differenza tra quanto versato e quando effettivamente dovuto (diritto annuale + maggiorazione dello 0,40%).

Con riferimento, invece, all’ipotesi di ravvedimento operoso con versamenti carenti, prima della Nota in esame, il ravvedimento poteva ritenersi perfezionato solo qualora il versamento di quanto dovuto a titolo di diritto annuale, interessi legali e sanzioni fosse effettuato “contestualmente”, ossia nel medesimo giorno con un unico modello F24. I nuovi principi invece danno valore al ravvedimento parziale, cioè relativo ad una sola parte di tributo, che si perfeziona limitatamente all’importo versato. Viene fatta una distinzione tra due casi:

  • versamento entro i termini del ravvedimento operoso in misura inferiore rispetto al dovuto, ma comunque con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso: in tale caso il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo e sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali;
  • versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni e interessi in misura inferiore al dovuto e sanzioni e interessi non commisurati al diritto annuale: in tale caso il ravvedimento si intenderà comunque perfezionato, ma con riferimento alla quota parte del diritto annuale proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo; sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni  ad opera degli uffici camerali.

Per ciò che riguarda la decorrenza dei nuovi criteri sanzionatori, saranno applicati a partire dai ruoli resi esecutivi successivamente all’emanazione della Nota Ministeriale in oggetto, indipendentemente dall’anno di competenza del diritto annuale. In relazione invece ai ruoli già esecutivi alla data di emanazione della Nota le Camere di Commercio, in casi di cartelle già notificate ma per le quali non sono ancora scaduti i termini per la presentazione del ricorso e su istanza del contribuente, provvederanno invece alla rideterminazione della sanzione tenendo conto dei nuovi principi.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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