Regime dei contribuenti minimi: quali requisiti per l’accesso?

Chi sono i nuovi contribuenti minimi? Quali caratteristiche deve avere il contribuente per accedere al regime dei minimi? Fino a quando si può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal regime? Ecco una sintesi della normativa.

Il Decreto Legge 98 del 6 luglio 2011 ha integrato, modificandolo, il vecchio regime dei contribuenti minimi, a decorrere dall’anno d’imposta 2012.

Ferma restando l’applicazione del regime agevolato secondo i criteri dettati dalla Legge 244/2007, devono essere rispettate tutta una serie di nuove imposizioni, i cui dettagli sono elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 27 del suddetto Decreto Legge.

Il regime dei contribuenti minimi è un regime “naturale”, cioè di un regime che trova applicazione nei confronti dei contribuenti che ne rispettano i requisiti; è sempre comunque valida l’opzione per il regime ordinario.

Nella Circolare 17/E del 30 maggio 2012 l’Agenzia delle Entrate specifica necessarie informazioni a completamento di quanto dettato dalla normativa.

Il nuovo regime dei  contribuenti minimi viene denominato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 c. 1 e 2 del D.L. 98/2011”.

Rimangono valide  tutte le regole stabilite dall’art.1, c. 96 del D.L. 244/2007; in più i soggetti beneficiari ivi elencati possono, dal 1 gennaio 2012, entrare nel nuovo regime agevolato se:

  • il contribuente non ha esercitato nel triennio precedente l’inizio dell’attività, attività  artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività non costituisce in alcun modo una mera prosecuzione di altra precedentemente svolta in forma di lavoratore dipendente o autonomo, con esclusione della pratica professionale. Il regime è usufruibile tuttavia dai soggetti che si trovano in condizioni di disoccupazione o di mobilità, purché possano dimostrare che tale situazione non è dipendente dalla propria volontà; in tal caso, quindi, non è considerata la condizione esposta nel testo del Decreto successivamente approvato il 6 dicembre 2011 e cioè che l’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo una mera prosecuzione di altra precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo (Provvedimento 185820/2011).

Se l’attività è una prosecuzione di un’attività precedentemente svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a Euro 30.000,00.

Il regime fiscale agevolato è il regime “naturale” per i soggetti che intraprendono attività di impresa e/o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che sono in possesso dei requisiti dettati dall’art.1 c. 96-99 della Legge 244/2007.

Le nuove regole, stabilite dall’art. 27 c.1 e 2, specificano le caratteristiche per i soggetti che intraprendono tale regime.

Il mancato esercizio nei tre anni precedenti di attività artistica e/o professionale, intrapresa anche in forma associata o familiare – comma 2, lettera a).

Il periodo di attività deve intendersi riferito ai giorni effettivi in cui la stessa viene svolta, a partire dalla data dalla quale si vuole accedere al nuovo regime.

Nel caso di socio accomandante che decide di intraprendere una nuova attività, si dovrà verificare se la partecipazione sia stata di apporto di solo lavoro, ovvero la sua partecipazione sia stata solo di conferimento. Se la società è stata inattiva, il limite temporale non ha valenza, mancando l’attività di gestione del socio.

La prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo – comma 2, lettera b): la mera prosecuzione.

Per verificare la mera prosecuzione di altra attività, è necessario far riferimento alla Circolare 8/E del 2001, nella quale si specifica che per mera prosecuzione è considerata anche “quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando ad esempio gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. L’indagine va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata”.

Il requisito va verificato nel caso di lavoro dipendente a tempo indeterminato; non precludono l’accesso al regime i lavori svolti come co.co.co., di lavoro dipendente a tempo determinato, di prestazioni occasionali e l’esercizio della pratica obbligatoria professionale.

Tale condizione, inoltre, non opera nel caso in cui, anche in presenza di lavoro a tempo indeterminato, il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Il regime agevolato viene applicato per il periodo d’imposta di inizio attività e per i quattro successivi.

I soggetti che non hanno ancora compiuto il 35mo anno di età possono applicare il nuovo regime fiscale fino al periodo d’imposta di compimento del 35mo anno.

Ne consegue, ad esempio, che un soggetto di 40 anni di età, in presenza di tutti i requisiti richiesi dalla normativa, può intraprendere un’attività nel regime fiscale agevolato per i cinque anni previsti; allo scadere del quinto anno, avendo egli già compiuto 35 anni di età, ne decade automaticamente.

Un soggetto, invece, di 28 anni di età, potrà permanere nel regime per cinque anni; allo scadere del periodo stabilito, potrà usufruirne ancora per due anni, cioè fino al compimento del 35mo anno.

Chi decade dal regime, per scelta o per esclusione, non può più avvalersene e rientrerà, pertanto, nel regime ordinario.

Rita Martin – Centro Studi CGN