Entro il 30 dicembre 2013 sarà possibile ravvedere l’omessa dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP. La norma prevede che le dichiarazioni di cui sopra siano inviate telematicamente entro il 30 settembre di ogni anno e, qualora siano presentate con un ritardo superiore a 90 giorni, si considerino omesse. Ecco in quali sanzioni si può incorrere.
Per l’omessa dichiarazione dei redditi la sanzione prevista va dal 120% al 240% delle imposte dovute, che può aumentare sino al doppio nel caso di contribuenti obbligati a tenere le scritture contabili. Se non sono dovute imposte è prevista, invece, una sanzione fissa che va da 258,00 euro a 1.032,00 euro.
Il contribuente che omette la dichiarazione può comunque scegliere di sanare il mancato versamento delle imposte; in tale caso eviterà le sanzioni che vanno dal 120% al 240% del tributo non versato, ma non quelle in misura fissa.
Nel caso di omessa dichiarazione IVA, l’art.5 co. 1 del D.Lgs. 471/97 prevede le medesime sanzioni dal 120% al 240% dell’omessa dichiarazione dei redditi, ma se il soggetto ha effettuato solo operazioni per le quali non é dovuta imposta, si applica la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro.
Relativamente alla dichiarazione IRAP, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 446/97, la sanzione per omessa dichiarazione va dal 120% al 240% dell’ammontare IRAP dovuto e, se non è dovuta imposta, la sanzione va in misura fissa da 258,00 euro a 1.032,00 euro.
Per la dichiarazione tardiva, cioè presentata entro i 90 giorni dalla scadenza originaria, si applica la sanzione fissa da 258,00 euro a 1.032,00 euro. Tali sanzioni sono attenuate dalla possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso, eseguendo entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di 25,00 euro (1/10 di 258,00 euro).
Si sottolinea che per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata ai fini delle imposte dirette e IVA, il mancato invio della dichiarazione entro il 30 settembre configura tante violazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel modello unico. Si ipotizzi che un contribuente decida di regolarizzare la propria posizione, entro il 30 dicembre 2013 dovrà:
- presentare la dichiarazione unificata;
- presentare la dichiarazione IRAP;
- eseguire tanti versamenti di 25,00 euro quante sono le dichiarazioni comprese nel modello unico, più il versamento per la dichiarazione IRAP (utilizzando il codice tributo 8911).
Di seguito si riporta quanto scritto in una tabella riepilogativa:
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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