Spesometro: domande & risposte

Si fanno sempre più insistenti le richieste di una proroga per l’invio della comunicazione “clienti e fornitori” fissato per il 12 novembre (contribuenti mensili) e 20 novembre (contribuenti trimestrali), poichè gli strumenti procedurali di controllo sono stati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate solo negli ultimi giorni. Non mancano, inoltre, dubbi e perplessità che affrontiamo nel quesitario cogliendo gli spunti che arrivano dai nostri lettori.

 

D. I contribuenti che rientrano nell’ambito del regime dei minimi sono obbligati a presentare l’elenco clienti e fornitori?

R. I contribuenti che si avvalgono del cd. “regime fiscale di vantaggio”, cioè le persone fisiche che hanno aperto la partita IVA da non più di cinque anni o che non hanno ancora superato i 35 anni di età, il cui ammontare dei ricavi o compensi non supera euro 30.000 (articolo 27 D.L. 98/2011 – provvedimento Agenzia Entrate del 22 dicembre 2011), non sono obbligati a presentare la comunicazione denominata “spesometro”. Per tali soggetti l’obbligo sorge solo nel caso in cui abbiano superato euro 45.000 in corso d’anno. È bene precisare che, in quest’ultimo caso, l’obbligo riguarda solo le fatture emesse dopo tale evento. Per completezza va detto che i soggetti che ricevono questi documenti devono considerali come rilevanti ai fini del tributo dovendoli registrare ai fini IVA e comprenderli nella comunicazione (sezione IVA non esposta).

D. Risulta attendibile la tesi secondo cui i produttori agricoli sarebbero tenuti allo spesometro a partire dal 2013?

R. I produttori agricoli sono esonerati (articolo 34, comma 6, legge IVA – volume d’affari sino a euro 7.000), ma solo per il 2012, in quanto l’articolo 36, comma 8-bis del decreto legge n. 179/2012, a seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione nella legge n. 221/2012, con effetto dal 19 dicembre 2012, prevede l’obbligo di presentazione dell’elenco clienti e fornitori anche da parte di questi soggetti. In considerazione del fatto che la nuova disposizione è entrata in vigore alla fine dell’anno, l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 2.1 della circolare 1/E del 15 febbraio 2013) ha ritenuto che “l’obbligo di comunicazione espressamente previsto da detta disposizione (D.L. n. 179/2012 n.d.A.) entrata in vigore il 19 dicembre 2012, dato il limitato lasso di tempo trascorso fra tale ultima data e il 31 dicembre 2012, per finalità di semplificazioni degli adempimenti, possa non essere adempiuto dai produttori agricoli per il 2012”.

D. Gli acquisti di carburante senza fattura, documentati da schede carburanti o dal pagamento con carta di credito, come vengono disciplinati nella comunicazione dello spesometro?

R. Ai fini dello spesometro occorre distinguere i seguenti casi:

1. Nel caso in cui il pagamento è stato effettuato con carta di credito, di debito o prepagate (ex art. 7, lett. p), D.L. 70/2011), l’operazione non va riportata nello spesometro. Si tratta di modalità di pagamento i cui flussi pervengono all’Anagrafe tributaria da parte dei gestori di tali modalità di pagamento;

2. Negli acquisti per i quali si è proceduto all’emissione e alla registrazione della scheda carburante occorre riportare l’operazione avvalendosi delle modalità previste per i documenti riepilogativi indicando l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili e la relativa imposta.

D. In caso di vendita di un bene a due coniugi ai quali è stata emessa una fattura cointestata, come ci si comporta ai fini dello spesometro?

R. Se sono emesse fatture cointestate, occorre evidenziare l’operazione distintamente per ciascuna di esse. Sebbene le indicazioni non specifichino nulla al riguardo, occorre ripartire l’importo tra i due co-acquirenti in ragione di quanto riportato in fattura. Se nulla è riportato, l’acquisto si presume effettuato in parti uguali.

D. Cosa si intende per fatture di importo inferiore a euro 300,00 che possono essere riepilogate in un unico documento?

R. La comunicazione semplificata, senza l’individuazione del singolo cliente e fornitore, è subordinata all’utilizzo della registrazione riepilogativa nel corso dell’anno (per esempio: il caso dei medici che rilasciano numerose fatture per importi inferiori a euro 300,00).

In questo caso il documento riepilogativo, mensile o trimestrale, ha un proprio numero e, ai fini degli elenchi, è assimilato ad una fattura. Può pertanto essere esposto in forma singola o aggregata.

Non è chiaro, invece, perché non è mai stato chiarito, cosa si intende per fatture di importo inferiore a euro 300, ovvero se si tratta di un importo comprensivo o meno di IVA.

D. Una fattura ricevuta contenente costi promiscui in relazione a diverse attività gestite in contabilità separata può essere comunicata compilando un dettaglio unico?

R. Nel caso di un contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell’art. 36 DPR 633/72, la fattura del fornitore, che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.

D. Come comportarsi rispetto alle operazioni effettuate in regime del margine?

R. Le operazioni effettuate in regime del margine vanno comunicate limitatamente alla parte rilevante ai fini IVA, fermo restando che, se dette operazioni non sono documentate da fattura (per es. commercianti al dettaglio di beni usati) la soglia rimane di euro 3.600 da verificare con riferimento al  totale addebitato.

D. Nel modello si potrebbe indicare sia la partita IVA che il codice fiscale della controparte. È possibile indicarli entrambi o uno dei due a seconda della disponibilità del dato?

R. Assolutamente no. Nei modelli il fornitore deve essere sempre identificato con la partita IVA.

Il cliente, invece, va indicato con la partita IVA o con il codice fiscale, a seconda che abbia effettuato l’acquisto del bene o del servizio nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo o invece abbia effettuato l’acquisto a titolo privato o per finalità istituzionali dell’ente. Va precisato che l’indicazione sia della partita IVA che del codice fiscale comporta lo scarto del modello.

D. Le fatture con IVA parzialmente detraibile devono essere indicate esponendo solo l’IVA detraibile oppure indicando per intero l’IVA esposta?

R. Non è chiaro, stando alle istruzioni, se l’IVA va esposta per intero oppure va indicata solo la parte detraibile.

D. Come vanno contabilizzate le note di variazione?

R. Le note di variazione sono considerate operazioni attive o passive in relazione al loro effetto nei confronti della controparte. Pertanto una nota di accredito al cliente è un’operazione passiva per il fornitore, e un’operazione attiva per il cliente che la riceve.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN