La risoluzione n. 83/E del 22 novembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate risolve il tedioso problema sulla “bollatura” dell’Attestato di Prestazione Energetica, fornendo anche altre informazioni utili. Vediamole in dettaglio.
Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha deciso di risolvere un problema che ha creato non pochi disguidi per quanti hanno registrato cartaceamente un contratto di locazione a partire dal 4 agosto 2013. Infatti, da tale data, per effetto delle novità introdotte dal D.L. 63/2013, è obbligatorio, in sede di stipula di un contratto di locazione, allegare l’Attestato di Prestazione Energetica, pena la nullità dell’atto.
Questa disposizione normativa ha scatenato le più diverse interpretazioni da parte degli uffici territoriali che hanno, fino alla pubblicazione della presente risoluzione, tenuto comportamenti diversi e tra loro anche contrastanti, costringendo quanti desideravano registrare un contratto a sostenere imposta di bollo e/o di registro oppure a non sostenerla affatto. Addirittura, a presentare il contratto cartaceo per la registrazione con allegato l’A.P.E. in originale oppure in semplice fotocopia.
Con la risoluzione n. 83 del 22 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito il comportamento corretto che le sedi territoriali e i cittadini devono tenere ai fini di una valida registrazione. Vediamo assieme quali sono i dubbi a cui è stata data risposta.
Innanzitutto, l’APE deve essere registrato e quindi è necessario pagare l’imposta di registro?
Stando a quanto stabilisce la citata risoluzione, l’APE non rientra tra gli atti per i quali vige l’obbligo della registrazione ai sensi del comma 7, dell’articolo 11 del DPR 131/1986: non assume rilevanza ai fini dell’imposta di registro. Pertanto, i soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione possono presentare l’Attestato di Prestazione Energetica in allegato, ma a tale allegato l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate non applica l’imposta di registro. Inoltre, si precisa che i contribuenti tenuti alla registrazione non hanno l’obbligo di produrre detto attestato in sede di registrazione cartacea, atteso che l’obbligo di allegazione è al contratto stipulato ed esplica i suoi effetti solo per la validità dell’atto, ma non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto.
E l’imposta di bollo?
L’Attestato di Prestazione Energetica non è assoggettato ad imposta di bollo. Infatti, come stabilito dal comma 1, dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192 (e successive modificazioni) e dall’articolo 37 del DPR n.445 del 2000, l’A.P.E. è un attestato presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, come tale, esente da bollo. Qualora, invece, l’attestato venga allegato al contratto con una dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, si applica l’imposta di bollo di Euro 16,00 per ogni foglio.
L’A.P.E. deve essere presentato in originale o in copia semplice?
Per i contribuenti che producono in forma cartacea, presso l’Ufficio territoriale, il contratto di locazione con allegato l’Attestato di Prestazione Energetica, non c’è differenza se quest’ultimo è presentato in originale oppure in copia semplice, alla luce anche di quanto sopra esposto.
Infine, appare utile ricordare che, in caso di trasmissione telematica del contratto di locazione, non è prevista la possibilità di trasmettere gli allegati; pertanto l’A.P.E. dovrà essere inserito agli atti del contratto che rimane a capo alle parti interessate.
Giacomo Forato – Centro Studi CGN