A chi spetta informare gli operatori del settore della vigenza delle norme che prevedono la responsabilità in solido tra committente, appaltatore e subappaltatore per retribuzioni e contributi? È il caso di richiamare la normativa, oggetto di modifiche negli ultimi tempi, nei suoi aspetti sostanziali.
Per quanto possa sembrare retorica la domanda, posto che tra consulente e cliente vi debba essere chiarezza dei limiti e dei contenuti del mandato professionale sottoscritto, per il momento, il collega che mi rivolgeva la domanda e il cliente da questi assistito si ritrovano coinvolti in una vicenda di responsabilità, nei limiti della mancata assistenza il primo (incolpato dal suo cliente), per responsabilità solidale, il secondo.
Nell’ambito degli appalti e subappalti, committenti, appaltatori e subappaltatori devono prestare massima attenzione al regime di solidarietà per retribuzioni, contributi e premi nei riguardi dei lavoratori subordinati e autonomi coinvolti negli appalti di opere e servizi.
La norma fondamentale in materia è l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 che, attualmente, dispone quanto segue:
“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Dall’esame dell’art. 29 co. 2 del D.Lgs. 276/2003 si evince che la normativa si applica agli appalti e subappalti di opere e servizi:
- sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera o del servizio affidatagli dal committente sulla base di un contratto di appalto;
- sia nell’ipotesi in cui, previa autorizzazione del committente, l’appaltatore stipuli un contratto di subappalto con un terzo (c.d. “subappaltatore”), avente ad oggetto l’esecuzione, da parte di quest’ultimo, dell’opera o del servizio che l’appaltatore si è obbligato a realizzare in esecuzione del contratto di appalto.
La responsabilità solidale si estende al committente, chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore e, in caso di subappalto, con ciascuno dei subappaltatori, pur non essendo legato da rapporti contrattuali diretti con questi ultimi. In caso di subappalto, invece, l’appaltatore (che assume la veste di committente nel subappalto) è chiamato a rispondere in solido con ciascuno dei subappaltatori.
Tale disciplina non si applica quando il committente è riconducibile:
- a una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale;
- alla Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.
La responsabilità solidale del committente (per le obbligazioni afferenti i rapporti di lavoro gravanti sull’appaltatore e sugli eventuali subappaltatori) e dell’appaltatore (per le obbligazioni afferenti i rapporti di lavoro gravanti sui subappaltatori), ex art. 29 co. 2 del D.Lgs. 276/2003 riguarda:
- i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), maturati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
- i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
- i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
- le somme dovute a titolo di interessi di mora sul debito contributivo, una volta raggiunta l’entità massima della sanzione civile prevista per l’omesso versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi.
La solidarietà committente/appaltatore/subappaltatore non comprende (in quanto gravanti esclusivamente sul responsabile dell’inadempimento) le sanzioni amministrative e quelle civili.
L’ammontare delle somme che possono essere oggetto dell’obbligazione solidale in capo al committente/appaltatore non è limitato all’ammontare del corrispettivo ancora spettante all’appaltatore/ subappaltatore per l’esecuzione del contratto di appalto/subappalto dallo stesso stipulato.
Ciò significa, ad esempio, che il committente, anche qualora abbia già integralmente versato il corrispettivo pattuito nel contratto di appalto, può essere chiamato a rispondere solidalmente dell’inadempimento, da parte dell’appaltatore (in qualità di datore di lavoro), degli obblighi di natura retributiva e contributiva relativi al periodo di esecuzione del suddetto contratto e ai lavoratori direttamente impiegati nella realizzazione dell’opera o servizio oggetto del medesimo.
Nel novero dei soggetti beneficiari delle tutele in argomento, oltre ai lavoratori subordinati, sono compresi i lavoratori con “contratto di lavoro autonomo”, senza operare distinzioni. Al riguardo la circolare n. 35/2013 del Ministero del Lavoro evidenzia che, per quanto riguarda i lavoratori autonomi professionali con partita IVA, la responsabilità solidale riguarda esclusivamente i compensi dovuti a questi ultimi (i contributi sono versati autonomamente); per quanto concerne i lavoratori c.d. parasubordinati (i collaboratori coordinati continuativi, con o senza progetto, e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, ossia lavoratori operanti sì sulla base di un rapporto di lavoro autonomo), in ragione del fatto che i contributi sono versati dal datore di lavoro, il committente potrebbe essere chiamato a rispondere dell’inadempimento dell’appaltatore riguardante le retribuzioni nonché i contributi previdenziali e assicurativi.
L’ultima parte dell’art. 29 in esame consente al committente di richiedere la possibilità di eccepire il beneficio di preventiva escussione, ossia il patrimonio del committente potrà essere aggredito solo a seguito dell’escussione del patrimonio del’appaltatore. In caso di pagamento del committente, a quest’ultimo viene data la possibilità di richiedere la restituzione di quanto pagato attraverso l’azione di regresso.
La normativa in esame comporta un controllo nella filiera imponendo a ogni imprenditore di controllare la controparte, pena la responsabilità in solido per le obbligazioni retributive e contributive contratte dalla controparte.
Risultano lecite e opportune, quindi, le previsioni contrattuali che subordinano i pagamenti dei corrispettivi alla verifica puntuale del lavoro svolto dalle maestranze che hanno accesso presso il cantiere nonché la verifica dei relativi pagamenti connessi alle retribuzioni e ai contributi da parte dell’appaltatore.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN