Lo scorso 15 novembre il Consiglio dell’Unione Europea è intervenuto in merito al volume d’affari dei c.d. contribuenti minimi, revisionandone il limite massimo, su richiesta dello Stato italiano. Ecco come.
Come tutti sappiamo, la possibilità di esonerare dall’IVA e di istituire il regime agevolato dei c.d. contribuenti minimi era stato avallato dalla UE già nel 2008, con la decisione n. 2008/737/CE permettendo all’Italia di esonerare dall’IVA i contribuenti con una soglia di volume d’affari inferiore a Euro 30.000,00. L’autorizzazione era stata poi confermata con la decisione del Consiglio Europeo n. 2010/688/UE con scadenza entro il 31 dicembre 2013.
La decisione dello scorso 15 novembre, la n. 2013/678/UE, autorizza il nostro Paese ad aumentare la soglia minima di esenzione fino a Euro 65.000,00 annui, al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.
Il nuovo limite è applicabile dal 1 gennaio 2014 fino all’entrata in vigore di una nuova direttiva in rettifica o, in mancanza, fino alla data massima del 31 dicembre 2016.
Si spera ora che l’Italia decida per tempo, e cioè entro la data di entrata in vigore del nuovo limite, fissata come detto al 1 gennaio prossimo.
Cosa assai gradita, in questo particolare periodo di crisi economica, perché permetterebbe a molti più contribuenti l’accesso al regime agevolato che, ricordiamo, comporta l’esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti: registrazione delle fatture emesse, registrazione dei corrispettivi, registrazione degli acquisti, invio della dichiarazione e della comunicazione annuale e della comunicazione polivalente.
Anche ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. E, non essendo soggetti né agli studi di settore né ai parametri, sono inoltre esonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi.
L’adesione al regime comporta anche l’uscita dalla platea dei soggetti sottoposti al calcolo e al versamento dell’Imposta sulle Attività Produttive.
L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del cosiddetto “principio di cassa“. Il principio, generalmente valido per i redditi di lavoro autonomo, trova quindi applicazione anche nella determinazione del reddito d’impresa prodotto dai contribuenti minimi.
Sul reddito così determinato viene applicata l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF del 5%.
Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente, ma diventa rilevante ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per la determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali.
Rita Martin – Centro Studi CGN