Tra pochi giorni scade il termine per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e familiari dell’imprenditore, nonché la comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci alle società e dai familiari all’imprenditore. In questo articolo concentriamo la nostra attenzione sui termini di presentazione e sull’immancabile quadro sanzionatorio in caso di omissioni e inesattezze che, oltre a essere gravoso, si presenta in termini confusi suscitando perplessità e incertezze.
In sede di prima applicazione, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12.12.2013, per quanto concerne:
- i beni in godimento nel 2012, beni concessi in godimento nel 2012 e beni concessi nei periodi d’imposta precedenti qualora l’utilizzo permanga nel 2012;
- i finanziamenti e alle capitalizzazioni ricevuti dall’impresa nell’anno 2012.
A regime, le comunicazioni in esame dovranno essere effettuate entro:
- il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento (prossima scadenza il 30 aprile 2014 per l’anno 2013);
- il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni, senza tener conto degli apporti ricevuti in anni precedenti (prossima scadenza il 30 aprile 2014 per l’anno 2013).
Fino al termine di un anno dalla prevista scadenza è possibile procedere con:
- con l’annullamento dei file inviati;
- con la sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo.
Le violazioni relative alle comunicazioni sono disciplinate:
- dall’art. 2, comma 36-sexiesdecies del D.L. 138/2011, per quanto concerne la comunicazione dei beni ai soci;
- dall’art. 2, comma 36-septiesdecies del D.L. 138/2011, per quanto concerne la comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dalle imprese.
In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall’impresa è il caso di richiamare la norma di cui all’art. 2, comma 36-septiesdecies del D.L. 138/2011 che recita:
“L’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.”
Come si evince dalla lettera della norma, il legislatore non ha previsto in modo esplicito l’adempimento della comunicazione che risulta attuato in relazione all’art. 7, comma 2, DPR 605/1973, e, ad ogni modo, non collega una esplicita sanzione in caso di comunicazione omessa, incompleta o non veritiera.
Salvo volere sostenere la tesi dell’inapplicabilità di qualsiasi sanzione, si ritiene che l’unica sanzione applicabile per l’omessa o infedele comunicazione, sia la sanzione “residuale” prevista dall’art. 11 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 471/1997, ossia la sanzione da 258 a 2.065 euro.
È comunque il caso di richiamare la possibilità di definire le sanzioni in forma agevolata, con riduzione ad un terzo del minimo, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN