Uno degli aspetti più controversi connessi al contratto di apprendistato è la disciplina relativa alle modalità di esercizio del recesso. Ripercorriamo qui di seguito le tappe principali della questione tanto discussa, fondamentalmente legata a un interrogativo: il contratto di apprendistato è un contratto a termine o a tempo indeterminato?
Un primo aspetto è relativo al recesso al termine del periodo di apprendistato. A tale proposito, già l’art. 19 della L. n. 25/55 aveva previsto la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro allo scadere del periodo di apprendistato, previa disdetta a norma dell’art. 2118 c.c. (quindi con preavviso). In caso contrario si sarebbe verificato il mantenimento a tempo indeterminato del lavoratore.
Per il recesso durante il periodo della formazione, invece, nelle epopee legislative ed amministrative al riguardo (e quindi prima del T.U. sull’apprendistato, D.Lgs. n. 167/2011) le interpretazioni si sono sostanzialmente distinte in due categorie: per i followers del contratto di apprendistato come contratto a tempo indeterminato, avrebbe trovato applicazione la disciplina della L. n. 604/1966 come integrata dalla L. n. 108/1990: per recedere dal contratto durante il periodo della formazione, quindi, sarebbe necessario un giustificato motivo di licenziamento. Per i sostenitori dello schema del contratto a termine, la disciplina applicabile sarebbe stata quella dell’art. 2119 c.c.: ossia il recesso sarebbe stato possibile solo in presenza di una giusta causa.
Quindi, allo stato attuale, come stanno le cose?
L’art. 1 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 ha riconosciuto la definitiva attribuzione al contratto di apprendistato della qualifica di rapporto a tempo indeterminato con facoltà di recesso allo scadere della formazione.
Alla luce di quanto precisato dal dettato normativo, quindi:
- l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato .
Come previsto dall’art. 2, c. 1, lettera m) del T.U., è contemplata la
- possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c.” (Il mancato esercizio di tale facoltà comporta che “il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”).
Il D.Lgs n. 167/2011, all’art. 2 comma 1, lett. l), ha disposto inoltre
- il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o di un giustificato motivo.
In sostanza, si può concludere che per il recesso durante il periodo di formazione, la disciplina è assimilabile a quella prevista per gli ordinari contratti a tempo indeterminato, per quanto attiene le ragioni legittimanti il recesso, i tempi di preavviso, le conseguenze sanzionatorie.
(Perché poi la nuova disposizione correli la cessazione al “periodo di formazione”, quando la normativa previgente parlava di “periodo di apprendistato”, è cosa da chiarire…forse ad opera della contrattazione collettiva?)
In chiusura, segnaliamo un aspetto relativo al recesso da parte dell’apprendista: a ben vedere, secondo il dettato normativo richiamato, anche il recesso dell’apprendista per dimissioni potrebbe sembrare vincolato alla sussistenza della giusta causa/giustificato motivo (il divieto di recesso a-causale durante il periodo di formazione viene infatti riferito alle “parti”). Un’ipotesi che lascerebbe aperta più di una perplessità, non tanto per il concetto di giusta causa – proprio anche dell’istituto delle dimissioni – quanto per quello del giustificato motivo oggettivo o soggettivo, “storicamente” estraneo alle dimissioni.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN