La mediazione tributaria cambia volto. La Legge di Stabilità per il 2014 già approvata dal Senato propone all’art. 1, comma 421, alcune modifiche dell’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, con l’intento di tener conto delle perplessità sollevate da alcune Commissioni Tributarie, nonché di allineare la normativa tributaria con quella prevista per la mediazione civile, in tema di procedibilità della causa. Ecco in sintesi le novità in corso di approvazione alla Camera dei Deputati.
Improcedibilità del ricorso. Risulta di grande interesse l’intervento secondo il quale la presentazione del reclamo diventa condizione di procedibilità del ricorso con la conseguenza che il contribuente, che non presenta il reclamo, non decade definitivamente dal diritto all’azione.
Il comma 2 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 verrà così riscritto: “la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione”.
Secondo l’articolo approvato dal Senato, la presentazione dell’istanza di reclamo unitamente alla proposta di mediazione, non sarà più condizione di inammissibilità dell’impugnazione, ma rileverà ai fini della procedibilità del ricorso eliminando così la grave “sanzione processuale” che aveva creato perplessità tra i giuristi e sollevato questioni di legittimità costituzionale da parte di alcune commissioni tributarie.
In pratica, l’Agenzia delle Entrate, di fronte al deposito del ricorso da parte del contribuente prima del decorrere dei 90 giorni stabiliti dalla norma, se ritiene opportuno confrontarsi con il contribuente, può eccepire, in sede di costituzione in giudizio, l’improcedibilità del ricorso. Tale eccezione obbliga il Presidente della Commissione, una volta accertata la causa di improcedibilità, a rinviare la trattazione della causa per consentire alle parti di procedere con la mediazione.
Rilevanza della mediazione ai fini contributivi. Il maxiemendamento alla Legge di Stabilità estende gli effetti dell’esito positivo del procedimento di mediazione anche ai contributi previdenziali e assistenziali, laddove presentino la medesima base imponibile delle imposte sui redditi. Infatti viene introdotto al comma 8, dell’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, dopo il primo periodo che: “L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi”.
Sospensione feriale. Al comma 9 dello stesso articolo in commento viene modificato nei periodi terzo e quarto nel senso che viene prevista la sospensione feriale (dal 1 agosto al 15 settembre) al computo del termine di 90 giorni entro cui si deve concludere la procedura di mediazione. Il computo dei 90 giorni diventa un periodo a tutti gli effetti di natura processuale in ragione della previsione secondo cui “Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali”.
Sospensione riscossione. Altra modifica di grande interesse che elimina i dubbi di carattere costituzionale riguarda la sospensione dell’esecutività degli accertamenti fino alla data da cui decorrono i termini per la costituzione in giudizio del contribuente. Il nuovo art. 9-bis è il seguente “La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all’articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2”.
Attualmente il termine per il pagamento in via provvisoria di un terzo delle imposte dovute non è interrotto dalla presentazione del reclamo. Ne consegue che il contribuente si trova senza alcuna tutela cautelare (salvo l’istanza di sospensione in via amministrativa), in quanto la sospensiva giudiziale può essere presentata in Commissione solo con il ricorso introduttivo. Con l’approvazione della Legge di Stabilità, il contribuente sarà protetto dalle azioni cautelari ed esecutive fino alla data di presentazione del ricorso, a partire dalla quale potrà chiedere la sospensione giudiziale alla commissione tributaria.
Entrata in vigore. Le novità entreranno in vigore a partire dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di Stabilità.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN