Nessun obbligo di iscrizione PEC per le imprese individuali in fase di cancellazione

L’obbligo che impone alle ditte individuali di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese non trova applicazione per quelle in fase di cancellazione dal registro. È quanto chiarito dalla Circolare del 2.12.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha precisato la portata applicativa dell’art. 5 del D.L. 179/2012 (conv. L. 221/2012). Ecco i dettagli dei chiarimenti.

Si ricorda infatti che l’art. 5, co. 1 e 2 del D.L. 179/2012 ha esteso alle ditte individuali l’obbligo di attivazione e iscrizione della PEC presso il registro imprese, obbligo che era già previsto per le imprese costituite in forma societaria dall’art. 16, co. 6 del D.L. 185/2008 (conv. L. 2/2009).

Nello specifico, devono comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata le imprese individuali che presentano la prima domanda d’iscrizione al registro delle imprese (o all’albo delle imprese artigiane) successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (19.12.2012), mentre per le imprese già iscritte il termine per l’adempimento era stato fissato allo scorso 30.06.2013.

Nel caso in cui al momento del ricevimento di una domanda di iscrizione non si osservino gli obblighi comunicativi di cui all’art. 5, co. 1 e 2 del D.L. 179/2012, il registro delle imprese sospende la domanda stessa fino alla sua integrazione con l’indirizzo PEC per un massimo di 45 giorni (3 mesi per le imprese costituite in forma societaria), trascorsi i quali la domanda si intende non presentata. Per il “non eseguito adempimento pubblicitario principale” é prevista la sanzione amministrativa  ai sensi degli artt. 2630 e 2194 c.c., rispettivamente nel caso di imprese diverse da quelle individuali e nel caso di imprese individuali.

Le conseguenze sopra descritte, secondo la Circolare n. 2 del Ministero, non trovano applicazione per le imprese individuali che chiedono la cancellazione dal Registro delle imprese (se ancora inadempimenti). Infatti, tale norma si riferisce alle “imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2196 del codice civile, “l’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell’impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano”.
È evidente che al momento della richiesta della cancellazione, l’impresa individuale ha già cessato l’attività e pertanto non possiede più il requisito positivo di “impresa attiva”, presupposto per l’applicazione della disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del D.L. 179 del 2012.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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