Nel corso degli ultimi anni il complesso meccanismo di funzionamento dell’IRAP ha subito numerosi dietrofront grazie anche alle diverse sentenze che si sono succedute e che ne hanno ridotto l’ambito di applicazione. L’ultima è la recente sentenza n. 121/35/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che afferma che il medico con i locali in affitto destinati all’esercizio dell’attività professionale che non si avvale di lavoratori dipendenti non è soggetto a IRAP. Vediamo più in dettaglio il caso.
I giudici di secondo grado, chiamati a decidere su una controversia che ha riguardato un medico che aveva ricevuto una cartella esattoriale relativa all’omesso versamento del saldo IRAP oltre a sanzioni e interessi per l’anno d’imposta 2007, non hanno avuto dubbi: non si applica l’IRAP al professionista che ha i locali in affitto e che non ha lavoratori dipendenti.
Secondo i giudici, il locale usato dal medico, in particolare un immobile in locazione di 75 metri quadrati dei quali 18 erano destinati ad ambulatorio e la rimanente parte adibiti a sala d’aspetto, è alquanto modesto.
Anche la sentenza di primo grado aveva annullato l’atto impositivo dal momento che dalla dichiarazione dei redditi del professionista non emergevano elementi idonei a rilevare la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP.
Il professionista infatti aveva documentato che l’attività di lavoro autonomo esercitata era stata svolta senza l’impiego di beni strumentali di rilievo e con una struttura tecnica insignificante, basata sulla sua attività personale. Solo raramente aveva corrisposto un compenso di moderato importo ad un collega per le sostituzioni saltuarie che aveva svolto.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in buona sostanza, ha condiviso le argomentazioni dei giudici di prime cure con riguardo all’insussistenza nel caso di specie della stabile organizzazione che rende un professionista soggetto a IRAP.
Di conseguenza, lavorare in locali in affitto con modeste spese e con mezzi contenuti presuppone la possibilità per un professionista di non essere soggetto a IRAP.
È quindi corretto per il medico in questione il recupero dell’IRAP versata in acconto ma poi ritenuta non dovuta con la compensazione nel modello F24. La possibilità di recuperare l’IRAP versata in acconto era stata in precedenza riconosciuta già dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 141/2010.
I principi affermati nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale sull’utilizzo dell’immobile e sull’erogazione di compensi a terzi soggetti sono in linea con quelli sanciti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23155 del 16 novembre 2010 e con quelli sanciti dalla pronuncia 14158 del 6 agosto 2012 sempre della stessa Corte Suprema.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN