In sede comunitaria sono in corso i lavori per l’emanazione della IV Direttiva “antiriciclaggio e antiterrorismo”, ai quali partecipano tutti i Paesi UE con i loro suggerimenti. Vediamo quindi quali saranno le principali novità che avranno un impatto sull’attività dei professionisti contabili.
La proposta di nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, elaborata dalla Commissione europea di Strasburgo il 5.2.2013, nasce dall’esigenza di adeguare la normativa “antiriclaggio e antiterrorismo” di riferimento al mutamento e all’evoluzione dei mezzi di cui dispone la criminalità organizzata, per contrastarne le azioni di intrusione nel sistema legale economico e finanziario europeo.
La Commissione, consapevole che la diversa applicazione della normativa negli Stati membri comporta una grave carenza nella certezza del diritto, si propone, tra l’altro, di attenuare tale situazione anche mediante un’attuazione più flessibile della normativa di cui si tratta.
In relazione a tale aspetto, spicca l’inclusione dei reati fiscali tra quelli presupposto del reato di riciclaggio, che quindi gli Stati membri dovranno recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali.
Rispetto alle norme attuali, i principali cambiamenti che riguardano i professionisti contabili si riferiscono a:
- un rafforzamento della valutazione del rischio del cliente, del rapporto continuativo, della prestazione professionale, dell’operazione, del prodotto, della transazione trattata, che dovrà essere documentalmente verificata ed aggiornata. Quanto sopra viene previsto all’evidente fine di tutelare la stabilità del sistema economico-finanziario. Pertanto detta prescrizione si attuerà con degli interventi normativi di livello sovranazionale per l’analisi del rischio riciclaggio-finanziamento al terrorismo, che troveranno poi negli ordinamenti nazionali gli specifici recepimenti per adattarli alle diverse situazioni interne in base alla natura e dimensione dei soggetti destinatari degli obblighi (tra i quali si comprendono i professionisti);
- un’applicazione delle disposizioni della direttiva che tenga maggiormente conto delle caratteristiche e necessità dei soggetti obbligati di piccole dimensioni, facendo in modo che essi abbiano un trattamento adeguato alle esigenze specifiche e alla natura delle attività che li caratterizzano. In virtù di ciò, si auspica che nel prossimo futuro le disposizioni riguardanti gli studi professionali possano conformarsi, meglio di oggi, alle effettive realtà che essi rappresentano nell’ampio panorama dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio;
- l’identità del cliente e del titolare effettivo che devono essere accertate prima dell’instaurazione del rapporto d’affari o dell’esecuzione dell’operazione, salvo i casi che comporterebbero l’interruzione del corso normale dell’attività o di basso rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo, nei quali l’accertamento potrebbe essere completato durante l’instaurazione del rapporto d’affari, e comunque il più presto possibile dopo il primo contatto;
- l’eliminazione dell’elencazione dei casi di adeguata verifica semplificata che invece vengono rimessi alla valutazione di rischio che dovranno effettuare i soggetti destinatari degli obblighi (fra i quali si comprendono i professionisti);
- l’estensione dell’individuazione delle Persone politicamente esposte (PEP) a coloro che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nell’ambito dei Paesi dello spazio economico europeo, loro familiari diretti o altri con i quali notoriamente intrattengono stretti legami, che comporta l’adozione degli obblighi di adeguata verifica della clientela rafforzata;
- gli strumenti operativi per la conoscenza del /dei titolari effettivi, che nel caso di persone giuridiche dovranno, da queste, essere rese note alle Autorità competenti ed enti obbligati;
- una più articolata graduazione delle sanzioni per tenere conto delle differenze tra gli enti finanziari e quelli di altro tipo (per es. i professionisti), in termini di dimensioni, caratteristiche e settori di attività. In particolare quest’ultima disposizione fa ben pensare che la prossima articolazione delle disposizioni sanzionatorie, pur effettive e dissuasive, possa rispettare il principio di proporzionalità che, nelle attuali disposizioni, appare gravemente leso.
L’ultima notazione (ma non certamente ultima per importanza) consiste nell’assoggettamento alle disposizioni della Direttiva della consulenza tributaria da chiunque esercitata e dunque anche dagli Avvocati, categoria finora sorprendentemente esclusa.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo